Carburanti, accise e Iva ridotti contro il caro-prezzi. Circolare Assonime

Pubblicato il 01 giugno 2022

A seguito dell’emanazione di alcuni provvedimenti legislativi messi a punto per fronteggiare l’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, avvenuto come conseguenza del conflitto russo-ucraino, Assonime ha pubblicato la circolare n. 17 del 31 maggio, con la quale esamina alcune misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti.

Il documento analizza le specifiche misure agevolative che sono previste per il periodo dal 3 maggio 2022 all’8 luglio 2022, ai sensi, prima, del Decreto legge n. 38/2022 e, poi, confluite nel Dl “caro energia” n. 21/2022.

Accise e Iva sui carburanti, quadro normativo

Alcune misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti sono state previste dal DL n. 38 del 2 maggio 2022 e sono, ora, confluite nell'art. 1-bis del Decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

Tali agevolazioni, che trovano applicazione fino all'8 luglio 2022, sono state adottate "in considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici" e sono volte:

  1. da un lato, a dare conferma alle riduzioni, in via temporanea, delle aliquote di accisa sui carburanti (benzina, gasolio e GPL) stabilite, con decorrenza dal 22 marzo 2022, da precedenti provvedimenti;
  2. dall'altro, ad introdurre, a decorrere dal 3 maggio 2022, la riduzione temporanea delle aliquote di imposta, ai fini delle accise e dell'IVA, sul gas naturale usato per autotrazione.

Nello specifico, con il suddetto articolo 1-bis del DL 21/2022 convertito, diversamente dalle precedenti misure, è stata introdotta la riduzione temporanea delle aliquote di imposta, ai fini delle accise e dell’IVA, sul gas naturale usato per autotrazione.

Di seguito le aliquote applicabili, per il periodo dal 3 maggio all’8 luglio 2022, sui carburanti:

Inoltre, con riferimento al gas naturale per autotrazione, è prevista anche l’aliquota IVA del 5%, per il medesimo periodo.

Dunque, per far avere benefici maggiori ai consumatori si è agito su un doppio fronte: non solo sull'azzeramento delle accise, ma anche sull'abbattimento dell'aliquota Iva dal 22 al 5%.

Assonime su riduzione accisa e aliquota Iva sui carburanti

Nella circolare n. 17, Assonime analizza le misure di riduzione d'imposta sui carburanti, soffermandosi anche sulle correlate disposizioni adottate al fine sia di garantire la corretta applicazione delle aliquote impositive ridotte, sia di prevenire il rischio di eventuali manovre speculative, riportando alcune considerazioni anche in merito all'impatto e alla portata applicativa delle misure introdotte.

In particolare nell’analisi effettuata, Assonime evidenzia come a livello pratico, la riduzione di accise e IVA sul consumo finale di benzina e gasolio usato come carburante, per il periodo dal 22 marzo all’8 luglio 2022, ammonta complessivamente a euro 305 per mille litri di prodotto, in ragione sia della diminuzione delle accise che dell’IVA.

Il beneficio ha effetti anche sugli specifici impieghi agevolati di benzina e gasolio, usato come carburante, per esempio nel caso dell'impiego in agricoltura.

Assonime, inoltre, evidenzia come inizialmente (dal 22 marzo al 21 aprile 2022) era stata stabilita la disapplicazione delle specifiche aliquote agevolate di cui ordinariamente beneficiano la benzina e il gasolio usato come carburante per l’esercizio del servizio di taxi.

Tale disapplicazione, però, non è stata prorogata nei successivi decreti; pertanto, a decorrere dal 22 aprile 2022, sono tornate applicabili le ordinarie aliquote d’imposta previste per benzina e gasolio utilizzati come carburanti nel servizio di taxi.

Altra misura dapprima prevista nel DL 21/2022 (per il periodo dal 22 marzo al 21 aprile 2022) e poi non replicata – osserva Assonime – è quella che prevedeva l’obbligo, per i titolari dei depositi fiscali e per gli esercenti dei depositi commerciali, di riportare nel c.d. “e-DAS” (documento amministrativo semplificato telematico) l’aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei carburanti indicati nel documento stesso.

Gas per autotrazione, abbattimento aliquota Iva dal 22 al 5%

Nel commentare la riduzione dell’aliquota Iva sui carburanti, che è stata abbassata al 5% fino al prossimo 8 luglio, Assonime evidenzia come tale misura sia compatibile con la direttiva Ue 542/2022, che “riporta il gas naturale, fino al 1° gennaio 2030, nell'elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che gli stati membri possono assoggettare alle aliquote ridotte”. A tal proposito, va comunque segnalato che la direttiva, sebbene in vigore, sarà applicabile solo dal 1° gennaio 2025.

Sotto il profilo temporale, invece, si osserva come la norma si limiti a disporre l'applicazione delle agevolazioni “a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all'8 luglio 2022”, senza indicare, diversamente da quanto previsto per il gas ad uso combustione, un criterio basato sui consumi del periodo.

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