Caporalato. Servono azioni su più fronti

Pubblicato il 26 agosto 2015

Dopo i recenti casi di braccianti agricoli morti nel sud Italia, la piaga del “caporalato” è balzata alle cronache e la proposta della Polverini di promuovere un’indagine conoscitiva sul lavoro in agricoltura da parte della Commissione Lavoro della Camera, ha trovato subito l’appoggio di Cesare Damiano, presidente della Commissione stessa.

Come spiega il Parlamentare del Pd, Damiano, il caporalato sfrutta i lavoratori e sottrae preziose risorse di contributi alla collettività e, per questo, va promossa un’azione su più fronti:

Intanto, le Direzioni Territoriali del Lavoro, con l’ausilio di Carabinieri e altre Forze dell’Ordine, stanno intensificando i controlli sul territorio.

Ad ogni modo, si ricorda che l’art. 12 del D.L. n. 138/2011 (convertito dalla Legge n. 148/2011) ha inserito nel nostro Codice Penale il reato di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” (art. 603-bis c.p.) in forza del quale, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

  1. la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

  2. la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

  3. la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

  4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

  1. il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

  2. il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

  3. l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

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