Il Fondo vittime amianto è rivolto ai lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l’attività lavorativa svolta presso i cantieri navali.
I requisiti di accesso e le prestazioni a carico del Fondo sono disciplinati dal decreto interministeriale n. 3112 del 5 dicembre 2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
L’indennizzo dei soggetti è determinato nei limiti delle risorse disponibili pari a 20 milioni di euro per l’anno 2023.
Possono accedere al Fondo:
Con la circolare n. 58 del 29 dicembre 2023, l’Inail fornisce le modalità di presentazione delle istanze e di erogazione delle prestazioni del Fondo vittime amianto.
I soggetti interessati devono presentare l’istanza direttamente all’INAIL (a mezzo PEC) entro e non oltre il 15 gennaio 2024.
Presentazione delle domande |
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Soggetti |
Modulo da presentare |
Lavoratori di società partecipate pubbliche che abbiano contratto patologie asbesto-correlate |
Modulo di “Domanda lavoratore” da trasmettere entro il 15 gennaio 2024 all’Inail unitamente alla copia della sentenza esecutiva, del verbale di conciliazione giudiziale o del verbale di conciliazione in sede protetta |
Eredi dei lavoratori di società partecipate pubbliche che abbiano contratto patologie asbesto-correlate |
Modulo di “Domanda Erede del lavoratore deceduto” e trasmetterlo entro il 15 gennaio 2024 all’Inail unitamente alla copia della sentenza esecutiva, del verbale di conciliazione giudiziale o del verbale di conciliazione in sede protetta |
Le società partecipate pubbliche dichiarate soccombenti con sentenza esecutiva o comunque parti debitrici nei verbali di conciliazione giudiziale o nei verbali di conciliazione sottoscritti in sede protetta |
Modulo di “Domanda società partecipata pubblica” e il prospetto riepilogativo dell’importo dei risarcimenti corrisposti e trasmetterlo entro il 15 gennaio 2024 all’Inail unitamente alla copia delle sentenze esecutive o dei verbali di conciliazione giudiziale o del verbale di conciliazione sottoscritti in sede protetta e le quietanze che dimostrano l’avvenuto pagamento di quanto dovuto ai lavoratori che abbiano contratto patologie asbesto-correlate, o in caso di decesso ai loro eredi |
La prestazione INAIL è determinata in base alle due seguenti tabelle di indennizzo:
Tabella indennizzi per i lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l’attività lavorativa prestata presso i cantieri navali |
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Fasce di grado |
Indennizzi (euro) |
Fino al 10% |
15.000 |
11%-15% |
20.750 |
16%-20% |
27.250 |
21%-25% |
34.500 |
26%-30% |
42.500 |
31%-35% |
51.250 |
36%-40% |
60.750 |
41%-50% |
81.750 |
51%-60% |
105.750 |
61%-80% |
163.750 |
81%-100% |
231.750 |
Con riferimento alle tabelle di indennizzi per gli eredi dei lavoratori di società partecipate pubbliche gli importi in euro sono i seguenti:
Entro e non oltre novanta giorni dal termine di scadenza presentazione delle domande, l’Inail comunica tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati relativi alle domande ammesse e alla misura degli indennizzi da liquidare.
NOTA BENE: L’indennizzo a carico del Fondo è erogato dall’Inail a seguito del trasferimento delle relative risorse finanziarie da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
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