Cantieri navali: domanda e requisiti per l’accesso al Fondo vittime amianto

Pubblicato il 10 gennaio 2024

Il Fondo vittime amianto è rivolto ai lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l’attività lavorativa svolta presso i cantieri navali.

Fondo vittime amianto

I requisiti di accesso e le prestazioni a carico del Fondo sono disciplinati dal decreto interministeriale n. 3112 del 5 dicembre 2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L’indennizzo dei soggetti è determinato nei limiti delle risorse disponibili pari a 20 milioni di euro per l’anno 2023.

Accesso al Fondo per l’anno 2023

Possono accedere al Fondo:

Istruzioni INAIL

Con la circolare n. 58 del 29 dicembre 2023, l’Inail fornisce le modalità di presentazione delle istanze e di erogazione delle prestazioni del Fondo vittime amianto.

I soggetti interessati devono presentare l’istanza direttamente all’INAIL (a mezzo PEC) entro e non oltre il 15 gennaio 2024.

Presentazione delle domande

Soggetti

Modulo da presentare

Lavoratori di società partecipate pubbliche che abbiano contratto patologie asbesto-correlate

Modulo di “Domanda lavoratore” da trasmettere entro il 15 gennaio 2024 all’Inail unitamente alla copia della sentenza esecutiva, del verbale di conciliazione giudiziale o del verbale di conciliazione in sede protetta

Eredi dei lavoratori di società partecipate pubbliche che abbiano contratto patologie asbesto-correlate

Modulo di “Domanda Erede del lavoratore deceduto” e trasmetterlo entro il 15 gennaio 2024 all’Inail unitamente alla copia della sentenza esecutiva, del verbale di conciliazione giudiziale o del verbale di conciliazione in sede protetta

Le società partecipate pubbliche dichiarate soccombenti con sentenza esecutiva o comunque parti debitrici nei verbali di conciliazione giudiziale o nei verbali di conciliazione sottoscritti in sede protetta

Modulo di “Domanda società partecipata pubblica” e il prospetto riepilogativo dell’importo dei risarcimenti corrisposti e trasmetterlo entro il 15 gennaio 2024 all’Inail unitamente alla copia delle sentenze esecutive o dei verbali di conciliazione giudiziale o del verbale di conciliazione sottoscritti in sede protetta e le quietanze che dimostrano l’avvenuto pagamento di quanto dovuto ai lavoratori che abbiano contratto patologie asbesto-correlate, o in caso di decesso ai loro eredi

La prestazione INAIL è determinata in base alle due seguenti tabelle di indennizzo:

Tabella indennizzi per i lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l’attività lavorativa prestata presso i cantieri navali

Fasce di grado

Indennizzi (euro)

Fino al 10%

15.000

11%-15%

20.750

16%-20%

27.250

21%-25%

34.500

26%-30%

42.500

31%-35%

51.250

36%-40%

60.750

41%-50%

81.750

51%-60%

105.750

61%-80%

163.750

81%-100%

231.750

Con riferimento alle tabelle di indennizzi per gli eredi dei lavoratori di società partecipate pubbliche gli importi in euro sono i seguenti:

Pagamento delle prestazioni

Entro e non oltre novanta giorni dal termine di scadenza presentazione delle domande, l’Inail comunica tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati relativi alle domande ammesse e alla misura degli indennizzi da liquidare.

NOTA BENE: L’indennizzo a carico del Fondo è erogato dall’Inail a seguito del trasferimento delle relative risorse finanziarie da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

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