Cantieri mobili: le imprese affidatarie possono essere più di una
Pubblicato il 15 luglio 2014
Rispondendo a diversi quesiti posti dall’Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere, la Commissione per gli interpelli in materia di sicurezza e salute del Ministero del Lavoro, con la risposta all’
interpello n. 13 dell’11 luglio 2014, ha fornito i seguenti chiarimenti in materia di si
curezza sul lavoro in
edilizia:
- in un medesimo cantiere possono essere presenti
più imprese affidatarie;
- l’impresa affidataria può eseguire direttamente l’opera o
appaltarla interamente o in parte ad imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi;
- per le
imprese solo affidatarie l’
idoneità tecnico-professionale è caratterizzata dal possesso delle capacità organizzative;
- per le
imprese affidatarie ed anche esecutrici l’idoneità tecnico-professionale deve tener conto, altresì, della disponibilità di risorse umane e materiali in relazione all’opera da realizzare;
- la
verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati alle imprese esecutrici e/o ai lavoratori autonomi, deve essere effettuata dal datore di lavoro dell’impresa affidataria, tenendo conto di vari parametri quali:
- la complessità dell’opera;
- le fasi di lavoro;
- l’evoluzione e le caratteristiche dei lavori.