E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale – n. 62 del 15 marzo 2017 – il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2017, recante “Criteri per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell’art. 2 comma 3 Legge n. 431/1998, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari ai sensi dell’art. 5 commi 1,2 e 3 cit. Legge”.
Tra le principali novità, diventa più semplice, anche nei Comuni privi di “alta tensione abitativa”, siglare accordi territoriali e stipulare contratti a canone concordato.
L’art. 2 del Decreto in esame si occupa invece di definire la durata ed i canoni dei contratti di locazione di natura transitoria, facendo espresso riferimento ad alcune ragioni che giustifichino la transitorietà del rapporto (ad esempio, mobilità lavorativa, motivi di studio, apprendistato e formazione professionale, aggiornamento e ricerca di soluzioni occupazionali). Detti contratti transitori, in particolare, non possono avere durata superiore a 18 mesi, ed i canoni relativi ad immobili siti in Comuni con più di diecimila abitanti, sono definiti all'interno di valori minimi e massimi stabiliti dagli accordi territoriali.
E’ poi previsto che, sia i canoni che la ripartizione degli oneri accessori, nei contratti di durata pari o inferiore a 30 giorni, possano essere rimessi alla libera contrattazione delle parti.
Infine, i contratti per studenti universitari (con canoni uguali a quelli concordati e senza maggiorazione) sono estesi anche a chi segue master, dottorati, specializzazioni o perfezionamenti. Mentre restano esclusi i contratti stipulati con gli studenti dei programmi Erasmus.
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