Cancello per pochi, condominio parziale

Pubblicato il 03 marzo 2016

E’ legittima la delibera assembleare con cui vengono ripartite le spese di manutenzione di un cancello, tra i soli condomini comproprietari dell’area a cui il cancello medesimo da accesso.

Spese a chi trae utilità dal bene

Trova infatti applicazione, in tale ipotesi, l’art. 1123 comma 3 secondo cui, qualora un bene è destinato a servire una parte di fabbricato riferibile ad un numero limitato di condomini, le relative spese di manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne ha tratto utilità.

E’ dunque legittimamente configurabile la fattispecie del condominio parziale ex lege tutte le volte in cui un bene risulti, per oggettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato al servizio ed al godimento in modo esclusivo di una parte soltanto dell’edificio in condominio, venendo meno, in tal modo, il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini su quel bene.

E’ quanto enunciato dalla Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con sentenza n. 4127 del 2 marzo 2016, dichiarando la legittimità dell’impugnata delibera di ripartizione delle spese di manutenzione del cancello, ritenendo che questo fosse di accesso ad un cortile adiacente al fabbricato condominiale ed oggetto di proprietà di alcuni soltanto dei condomini. 

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