In ordine alla domanda di cancellazione di un’ipoteca nella specie iscritta da un ente di riscossione, decide il giudice tributario, in quanto essa deriva da un debito fiscale. Spetta invece al giudice ordinario decidere in ordine alla domanda risarcitoria proposta nei confronti dell’agente di riscossione, in ragione del suo errore nell'identificazione dell’immobile sottoposto ad ipoteca.
A chiarirlo la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, decidendo circa la domanda di un contribuente, che aveva chiamato in giudizio Equitalia chiedendo la cancellazione di ipoteca effettuata in proprio danno, previa declaratoria di illegittimità della stessa e condanna al risarcimento dei danni subiti.
Il Tribunale ordinario adito eccepiva dapprima il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario, mentre in appello veniva di nuovo sancita la giurisdizione del giudice ordinario. Ritenevano in particolare i giudici dell’appello, che l’indagine sulla legittimità dell’iscrizione ipotecaria integrasse difatti una mera questione pregiudiziale.
Posizione, quest’ultima, non del tutto condivisa dai giudici di legittimità, secondo i quali, non essendo nella specie contestato che i ruoli sottesi all'ipoteca concernano tutti tributi, spetta al giudice tributario – a cui la materia è stata devoluta ai sensi della Legge 248/2006 e del D.Lgs. 546/1992 art. 19 quale ipotesi di giurisdizione esclusiva – la decisione in ordine alla domanda di cancellazione dell’ipoteca per asserita insussistenza della pretesa tributaria sottostante all'iscrizione.
Per altro verso – conclude la Corte con sentenza n. 20426 dell'11 ottobre 2016 - la domanda proposta nei confronti di Equitalia, avente ad oggetto il risarcimento del danno in conseguenza del comportamento asseritamene illecito tenuto da quest’ultima nel procedere ad iscrizione di ipoteca, appartiene invece al giudice ordinario, poiché attinente ad una posizione di diritto soggettivo del tutto indipendente dal rapporto tributario.
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