Cancellazione dal casellario anche per chi ha usufruito dei benefici

Pubblicato il 09 ottobre 2010
La Consulta, con sentenza n. 287 depositata lo scorso 8 ottobre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 2, lettera d), del Decreto del Presidente della repubblica n. 313 del 14 novembre 2002 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti – limitatamente all'inciso “salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli articoli 163 e 175 del codice penale”. 

In particolare – precisa la Corte costituzionale - l’esclusione di coloro che abbiano fruito dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna dalla possibilità di ottenere la cancellazione dal casellario giudiziale delle iscrizioni relative a condanne alla pena dell’ammenda, decorsi dieci anni dall’estinzione della pena medesima, nel corso dei quali il condannato non abbia compiuto altri reati, deve ritenersi costituzionalmente illegittima in quanto produttiva di un trattamento irragionevolmente differenziato fra condannati per i medesimi reati.
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