Cancellato il tetto dei cinque anni al riporto delle perdite fiscali

Pubblicato il 12 settembre 2011 Il Dl 98/2011, allo scopo di sostenere le imprese colpite dalla crisi economico/finanziaria, ha eliminato il limite temporale per il riporto in avanti delle perdite fiscali.

In altri termini, la nuova disciplina consente di riportare in avanti le perdite senza tener conto del limite dei 5 anni per i soggetti Ires, ma non altrettanto vale per i soggetti Irpef. Infatti, il decreto stabilisce che le perdite dei soggetti Ires possono essere computate in diminuzione del reddito dei periodi successivi in misura non superiore all’80% dello stesso. Le imprese le cui perdite risultano superiori a tale percentuale del reddito dell’anno successivo, subiscono pertanto l’imposizione di quest’ultimo in misura pari al 5,5%. Avviene, cioè, un’anticipazione della tassazione che sarà recuperata negli anni successivi.

Per i soggetti Irpef (imprese individuali e società di persone) in regime di contabilità ordinaria non si registra alcuno svantaggio nella scelta di limitare l’utilizzo delle perdite (nella misura dell’80%) in diminuzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi. Tali imprese, infatti, possono riportare le perdite in diminuzione dell’intero importo dei redditi d’impresa prodotti nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto.

La novità prevista dalla Manovra estiva è stata accolta favorevolmente, soprattutto in vista del perdurare della situazione di difficoltà che si sta attraversando, che spesso rende il periodo dei 5 anni insufficiente per il recupero della perdita. L’introduzione del limite annuo dell’80% per la compensazione, invece, se risulta penalizzante nel breve periodo, lascia intravedere spiragli positivi a lungo andare, grazie al minor carico fiscale che le imprese registreranno a seguito del recupero delle perdite.

Come anticipato, le modifiche non riguardano le imprese Irpef in regime di contabilità ordinaria – per le quali rimane valida la regola della compensazione delle perdite solo nei 5 anni successivi e senza limiti di importo - anche se in effetti non esistono ragioni chiare affinchè anche questi contribuenti possano essere svincolati dal limite del quinquennio. Si resta in attesa di un chiarimento.

Ma, di sicuro, la precisazione più attesa è quella che riguarda la decorrenza della nuova disciplina, non essendo prevista nella legge alcuna previsione specifica. Dalla lettura del Dl 98/11, sembrerebbe che il nuovo regime si debba applicare alle perdite realizzate dal 2011. Tuttavia, ciò contrasterebbe con la finalità della norma di aiutare le imprese già pesantemente colpite dalla crisi. Di conseguenza, sembrerebbe opportuno che le nuove regole si applicassero ai risultati per i quali nell’anno 2011 era ancora in corso il quinquennio: cioè le perdite generate a partire dall’anno 2006.
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