Per beneficiare dello specifico regime fiscale di favore di cui all’articolo 188-bis del Tuir (redditi delle persone fisiche iscritte all’anagrafe di Campione d’Italia e prodotti in franchi svizzeri nello stesso comune calcolati con un tasso convenzionale per la conversione in euro e una riduzione forfettaria), è necessario che la persona fisica risulti in possesso del requisito della residenza.
Perciò, una persona residente in Svizzera nel Canton Ticino e iscritta all’Aire presso il comune di Campione d’Italia, ma che non risulta, in precedenza, essere stata residente nell’enclave italiana, non può avvalersi delle disposizioni previste dall’articolo 188-bis del Tuir, ma deve far riferimento alle regole ordinarie di tassazione e il suo domicilio fiscale deve essere individuato nel comune italiano dove è prodotto il reddito o il maggior reddito.
Ciò in quanto, l’articolo 58 del Dpr 600/1973 dispone che le persone fisiche residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui sono anagraficamente iscritte, mentre quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui è prodotto il reddito o (se il reddito è prodotto in più comuni) il reddito più elevato.
Pertanto, se come nel caso prospettato all’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 4 dell’11 gennaio 2019, l’istante è un soggetto residente nel Canton Ticino e iscritto all’Aire del comune di Campione d’Italia, ma non risulta essere stato in precedenza residente a Campione, lo stesso non può avvalersi delle disposizioni previste dall’articolo 188-bis, Tuir e, di conseguenza, deve fare riferimento alle regole ordinarie di tassazione e il suo domicilio fiscale deve essere individuato, in base all’articolo 58, Dpr 600/1973, nel comune italiano dove è prodotto il reddito o il maggior reddito.
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