Cambio mansioni e rifiuto di visita medica: licenziamento legittimo

Pubblicato il 09 settembre 2022

La visita medica di idoneità del lavoratore per cambio delle mansioni è un adempimento di legge a cui il dipendente non può sottrarsi anche se ritiene sussistere i presupposti di un illegittimo demansionamento. È quanto ha ribadito la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con l'ordinanza n. 26199 depositata il 6 settembre 2022.

Cambio mansioni e rifiuto di visita medica

La dipendente assunta con mansioni di impiegata amministrativa viene licenziata per giusta causa per essersi rifiutata per due volte di effettuare la visita medica di idoneità alle nuove mansioni di operaia pulitrice a lei assegnate dalla società datrice di lavoro.

La lavoratrice impugna il licenziamento dinanzi al Tribunale territoriale che le dà ragione in primo grado. La decisione viene, però, riformata in secondo grado dalla Corte di appello territoriale che rigetta l'impugnativa del licenziamento considerando il duplice rifiuto opposto dalla lavoratrice a sottoporsi a visita medica una grave insubordinazione, sanzionabile con il licenziamento senza preavviso.

La Corte di appello rileva come:

La lavoratrice propone ricorso per cassazione. Sono tre i motivi di doglianza su cui si fonda il ricorso.

Introduzione di una nuova eccezione

La Corte distrettuale ha erroneamente ammesso, in sede di appello, l'introduzione di una nuova eccezione, non rilevabile di ufficio, rappresentata dalla circostanza che la lavoratrice era rientrata da un lungo periodo di inattività, mai dedotta in precedenza ed espressamente contestata (primo motivo).

La Cassazione ritiene tale motivo inammissibile.

La predetta circostanza (rientro al lavoro dopo un lungo periodo di cassa integrazione e nell'ambito di un programma di ricollocazione delle eccedenze anche attraverso programmi formativi) è stata segnalata dalla Corte distrettuale solo con riferimento all'obbligo annuale di controllare lo stato di salute dei lavoratori in base all'art. 41 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008.

Una argomentazione, evidenzia la Cassazione, “non risolutiva nell'economia decisionale” del provvedimento impugnato.

Illegittimità del rifiuto a sottoporsi alla visita medica

Più ampio e complesso il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta alla Corte distrettuale, in particolare, di non avere svolto alcuna esegesi del dato normativo, limitandosi alla mera trascrizione dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/2008, di avere violato le disposizioni di legge non considerando che “ciò che faceva nascere in capo al datore di lavoro il potere di sottoporre a visita il dipendente era solo il potere/dovere di appurare l'idoneità dello stesso alle mansioni che aveva svolto o che avrebbe potuto svolgere in futuro in base a legge o a contratto” e di avere ritenuto ingiustificato il rifiuto alla sottoposizione a visita medica “solo per la propedeuticità della stessa alla assunzione di un incarico asseritamente demansionante”.

Tale motivo non è fondato in quanto, evidenzia il giudice di legittimità, la visita medica di idoneità in ipotesi di cambio delle mansioni è un adempimento “prescritto per legge e la richiesta di sottoposizione a visita, da parte del datore di lavoro, prima della assegnazione alle nuove mansioni, come correttamente sottolineato dalla Corte distrettuale, non è censurabile e, anzi, è un adempimento dovuto”.

D'altro canto la mancata sottoposizione della lavoratrice alle visite mediche preventive e prodromiche all'assegnazione delle nuove mansioni avrebbe costituito un colposo e grave inadempimento per la società datrice di lavoro.

Infine, il rifiuto a sottoporsi alla visita medica non è giustificabile ai sensi dell'art. 1460 cc in quanto il datore di lavoro ha adempiuto ad un obbligo imposto dalla legge a tutela del lavoratore e la dipendente avrebbe potuto impugnare l'asserito illegittimo demansionamento innanzi agli organi competenti.

Criterio della proporzionalità

Infine, con il terzo motivo, si denuncia l'erronea valutazione dei comportamenti delle parti, l'erronea applicazione del criterio della proporzionalità nonché la mancata considerazione delle ricadute invasive della visita medica sulla lavoratrice.

Il motivo è inammissibile.

La contestazione in oggetto, evidenzia la Cassazione, comporta accertamenti di fatto che sono demandati all'apprezzamento del giudice di merito, apprezzamento ritenuto dalla Corte sorretto da adeguata e logica motivazione e pertanto incensurabile in sede di legittimità.

Alla luce delle predette argomentazioni, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

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