Cambiano le modalità di versamento della provvista anticipata
Pubblicato il 15 dicembre 2014
L’INPS, con
messaggio n. 9607 del 12 dicembre 2014, ricorda che per il finanziamento degli assegni straordinari di sostegno al reddito erogati dai Fondi di solidarietà di settore, nonché per le prestazioni di esodo ex art. 4, commi da 1 a 7-ter, della Legge n.
92/2012, è previsto il versamento, a carico delle
aziende esodanti, dell’importo a titolo di
provvista anticipata entro il
giorno 15 del mese che precede (c.d. data operazione) quello cui si riferisce la corresponsione delle prestazioni a favore dei beneficiari.
Tuttavia, chiarisce l’Istituto, grazie alla possibilità di effettuare i bonifici diretti sulla tesoreria, le somme devono essere disponibili sulla contabilità speciale della Sede competente il
primo giorno bancabile successivo al giorno 15 del mese.
Qualora il giorno 15 non sia bancabile, il termine si intende anticipato a quello - sempre bancabile - immediatamente precedente.
La provvista deve comunque risultare nella disponibilità dell’Istituto prima dell’invio dei flussi di pagamento del mese successivo, al massimo
entro il giorno 19 del mese, altrimenti i relativi
pagamenti vengono sospesi e non effettuati.
Conclude il messaggio sottolineando che, poiché già nel
primo semestre dell’anno 2015 ci sarà la verifica automatica dei versamenti effettuati prima di procedere all’invio delle disposizioni di pagamento agli enti pagatori, il versamento delle prestazioni non potrà essere effettuato verso i dipendenti dell’azienda la cui provvista anticipata non risulti accreditata in tempo utile.