Nuove risorse economiche per la CIGS in deroga nei call center. L'art. 26-sexies del D.L. n. 4/2019, convertito con L. n. 26/2019, ha finanziato, per l'anno 2019, le misure per il sostegno al reddito per il settore dei call center, di cui all'art. 44, co. 7 del D.Lgs. n. 148/2015, e al Decreto Interministeriale (Lavoro-Economia) n. 22763 del 12 novembre 2015, per un importo pari a 20 milioni di euro, a valere sul Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione.
A darne notizia è il Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali, con la circolare n. 8 del 16 aprile 2019.
L'ammortizzatore sociale riguarda i lavoratori di imprese del settore call center che non rientrino nel campo di applicazione della CIGS e che abbiano un organico superiore alle 50 unità. I beneficiari sono:
Restano, invece, fuori dalla misura di sostegno al reddito i dirigenti ed i lavoratori a domicilio. Si specifica, inoltre, che il trattamento può essere richiesto soltanto dai call center qualificati come imprese ai sensi dell'art. 2082 del codice civile.
La CIGS in deroga nei call center può essere chiesta per la sospensione o la riduzione dell''attività lavorativa determinata da crisi aziendale. La crisi è valutata sulla base degli indicatori economico-finanziari complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente, dai quali deve emergere un andamento a carattere involutivo. Deve essere, inoltre, verificato, in via generale, il ridimensionamento o quantomeno la stabilità dell’organico aziendale nel biennio precedente e deve altresì riscontrarsi di norma l’assenza di nuove assunzioni.
L’indennità può essere concessa, altresì, quando la situazione di crisi aziendale sia conseguente a un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale. In tal caso, l’impresa deve rappresentare l’imprevedibilità dell’evento che ha causato la crisi, la rapidità con la quale l’evento ha prodotto gli effetti negativi e la completa autonomia dell’evento rispetto alle politiche di gestione dell’azienda.
Le imprese che fanno domanda di CIGS sono tenute a versare il contributo addizionale, pari al:
Ai beneficiari si applica la disciplina della contribuzione figurativa, per cui i periodi di CIGS sono utili ai fini del diritto e della misura della pensione anticipata e di vecchiaia.
Per l’ammissione al trattamento l’azienda deve sottoscrivere un accordo in sede governativa presso la Direzione Generale dei Rapporti di lavoro e delle relazione industriali - Divisione VI e successivamente, entro tempi congrui, deve presentare la relativa domanda di concessione al trattamento alla:
a mezzo posta raccomandata A/R oppure con posta elettronica certificata all’indirizzo DGammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it.
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