Il Garante per la protezione dei dati personali, con nota informativa del 28 febbraio 2017 ha reso disponibili sul proprio sito n. 2 modelli da utilizzare rispettivamente:
ai sensi dell'art. 24-bis, comma 2, lett. c), del DL n. 83/2012 da parte degli operatori economici che intendono localizzare l'attività di call center in Paesi terzi in tempi successivi all'entrata in vigore della nuova disciplina ovvero dall’1 gennaio 2017;
ai sensi dell'art. 24-bis, comma 3, per gli operatori che abbiano localizzato l'attività di call center in Paesi terzi anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, ovvero fino al 31 dicembre 2016;
che dovranno essere inviati all’indirizzo protocollo@pec.gpdp.it .
Inoltre, la nota informativa ha chiarito che, nel rispetto del principio di semplificazione non dovranno formare oggetto di comunicazione al Garante e di successivo aggiornamento, le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate nell'attività delocalizzata di call center.
Nel caso di specie le aziende potranno assolvere a tali obblighi, anche nei confronti del Garante, con la comunicazione delle informazioni previste dalla legge al Ministero dello sviluppo economico seguita da attestazione al Garante dell'avvenuto adempimento.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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