Individuati i termini e le modalità per la presentazione delle istanze di rimborso del “buono fiere”, che è stato introdotto dall’articolo 25-bis del Decreto Aiuti (DL n. 50/2022) ed assegnato secondo la procedura di cui all’articolo 3, comma 9, del Decreto direttoriale 4 agosto 2022.
Il Ministero dello Sviluppo economico con il Decreto direttoriale 18 ottobre definisce la finestra temporale entro la quale le imprese possono fare domanda per vedersi riconosciuto il contributo, del valore massimo di 10.000 euro, per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia.
NOVITA’: Si legge all’articolo 2 del suddetto decreto che le istanze di rimborso del buono fiere possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022 e fino alle ore 17:00 del 30 novembre 2022.
NOTA BENE. Le istanze di rimborso del Bonus fiere, presentate fuori dai termini, così come quelle presentate incomplete, ovvero con modalità difformi rispetto a quelle descritte, non saranno prese in considerazione dal Ministero.
Ai fini dell’erogazione dell’agevolazione, i soggetti ai quali è stato assegnato il buono fiere in base alla procedura indicata nel DD 4 agosto 2022, possono presentare al Ministero un’apposita istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, sulla base del modello reso disponibile sul sito istituzionale del MiSE (www.mise.gov.it), esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica accessibile nell’apposita sezione dello stesso sito istituzionale.
Possono accedere alla procedura informatica i soggetti rappresentanti legali della società richiedente, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa, previa identificazione e autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi.
Ai fini della corretta compilazione dell’istanza, il soggetto richiedente è tenuto a:
Nell’istanza di rimborso, il soggetto richiedente, oltre a dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal Decreto aiuti, deve anche dichiarare:
In sede di presentazione dell’istanza, il soggetto richiedente il Buono fiere deve anche allegare:
NOTA BENE: L’Istanza si intende perfezionata solo a seguito dell’assolvimento, ove previsto, dell’adempimento relativo all’imposta di bollo di importo pari a euro 16,00, opportunamente annullata e conservata in originale presso la propria sede per eventuali controlli.
Il Buono fiere viene concesso ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis.
Ciascun soggetto può beneficiare delle agevolazioni, tenuto conto di altri eventuali aiuti ottenuti a titolo di “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, fino al limite massimo di euro 200.000,00, ovvero:
a) di euro 100.000,00, nel caso di soggetti attivi nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi;
b) di euro 25.000,00, nel caso di soggetti attivi nel settore agricolo;
c) di euro 30.000,00, nel caso di soggetti attivi nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
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