Il buono pasto erogato nella modalità di lavoro agile non costituisce reddito imponibile.
E’ l’oggetto della risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate – DRE Lazio n. 956-2631/2020 (non ancora resa pubblica) - in cui viene affrontato il tema della imponibilità ai fini Irpef del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, tenuto conto che l’ente bilaterale istante, per limitare la diffusione dei contagi da Covid-19, ha disposto lo svolgimento, da parte dei propri dipendenti, del lavoro tramite smart working.
Il Tuir (articolo 51, comma 2, lettera c), viene evidenziato dalle Entrate, riconosce un regime di favore diretto a detassare le erogazioni ai dipendenti che si ricollegano alla necessità del datore di lavoro di provvedere alle esigenze alimentari del personale che durante l’orario di lavoro deve consumare il pasto.
Si ricorda che i buoni pasto sono parzialmente esenti dalla formazione del reddito di lavoro dipendente: fino a 4 euro in forma cartacea, fino a 8 euro in forma elettronica.
Viene rilevato, ai sensi del regolamento in materia di servizi sostitutivi di mensa (decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 122/2017), che il buono pasto può essere corrisposto anche agli assunti sia a tempo pieno che a tempo parziale ed anche quando l’articolazione dell’orario di lavoro non preveda una pausa per il pranzo; ciò in quanto la realtà lavorativa è sempre più caratterizzata da forme di lavoro flessibili.
Dunque, l’Agenzia, allineandosi a quanto sopra riportato, ritiene che trovi applicazione il regime di parziale imponibilità previsto dal Tuir, indipendentemente dall’articolazione dell’orario di lavoro e dalle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
Pertanto, anche nella modalità di lavoro agile, i buoni pasto erogati non vanno a formare il reddito del dipendente.
L’ente erogante i buoni non è tenuto ad operare nei confronti dei lavoratori in smart working la ritenuta a titolo di acconto Irpef sul valore dei buoni pasto fino a euro 4, se cartacei, ovvero euro 8, se elettronici.
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