C’è tempo fino al 25 febbraio 2021 per trasmettere telematicamente all’INPS, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, la dichiarazione di calamità che consente ai braccianti agricoli di poter usufruire del beneficio previdenziale (cd. “trascinamento delle giornate”) di cui all’art. 21, co. della L. n. 223/1991. Il servizio è accessibile nella sezione “Prestazioni e servizi”, che è possibile trovare nella macro area ”Tutti i servizi” del sito INPS.
La compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli è stata fornita dall’INPS, con la circolare n. 25 dell’11 febbraio 2021.
L’art. 21, co. 6, della L. n. 223/1991, come sostituito dall’art. 1, co. 65, della L. n. 247/2007, prevede, per i lavoratori agricoli a tempo determinato un particolare beneficio previdenziale, il cd. “trascinamento delle giornate”.
Tale beneficio consiste nel riconoscimento, sia ai fini previdenziali che assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell’anno 2000, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate lavorative effettivamente svolte presso i medesimi datori di lavoro, nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici per gli interventi di prevenzione e compensazione dei danni per calamità naturali o eventi eccezionali di cui all’art. 1, co. 3, del D.Lgs. n. 102/2004.
Il beneficio è riconosciuto anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità.
Il beneficio è destinato ai lavoratori occupati a tempo determinato nell’anno 2020 per almeno 5 giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, presso un’impresa agricola di cui all’art. 2135 del cod civ., che:
Le aziende interessate, come di consueto, dovranno trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, avvalendosi dell’apposito servizio, denominato “Dichiarazione di calamità aziende agricole”, reperibile nella sezione “Prestazioni e servizi” del sito istituzionale e fruibile con le consuete modalità di accesso.
Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono inviare alle strutture dell’Istituto competenti per territorio il modulo “SC95” (“Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni/compartecipanti familiari dei benefici a seguito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali”) reperibile sul sito dell’Istituto (www.inps.it).
Tale trasmissione, come anticipato in premessa, dovrà avvenire entro la data del 25 febbraio 2021.
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