Nel caso in cui il giudice accerti l’indisponibilità del dispositivo cosiddetto di “braccialetto elettronico”, è tenuto a valutare, ai fini dell’applicazione o della sostituzione della misura coercitiva, la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna misura cautelare in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
Va, infatti, escluso ogni automatismo nei criteri di scelta delle misure coercitive da adottare.
E’ questa la soluzione adottata dai giudici delle Sezioni Unite penali di Cassazione per come illustrata nel testo dell’informazione provvisoria n. 14 del 28 aprile 2016.
La questione sottoposta al massimo Collegio di legittimità atteneva alla possibilità, per il giudice investito di una richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico o di sostituzione della custodia in carcere con la predetta misura, di applicare, in caso di indisponibilità del dispositivo elettronico, la misura più grave della custodia in carcere ovvero quella meno grave degli arresti domiciliari.
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