Braccialetto elettronico sconsigliato in presenza di abitualità al crimine
Pubblicato il 15 maggio 2014
L'applicazione del braccialetto elettronico è solo una modalità di esecuzione di una misura cautelare non costituendo, per contro, nuova misura coercitiva.
Discrezionalità in capo al giudice
La scelta del suo utilizzo rientra nella discrezionalità del giudice penale il quale può decidere se applicarla o meno
a prescindere dalla espressa richiesta dell'interessato.
In ogni caso, si ritiene che questa misura
non sia adeguata per evitare il pericolo di fuga del soggetto abitualmente propenso al crimine.
E' quanto evidenziato dalla Cassazione nel testo della sentenza n.
19836 del 14 maggio 2014.