Box, per il 36% basta il verbale

Pubblicato il 08 luglio 2008 L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 282 del 7 luglio 2008, ha ribadito che la detrazione Irpef del 36% sull’acquisto di box e posti auto pertinenziali, assegnati da cooperative edilizie, spetta anche in assenza di un preliminare di vendita registrato. Per avere diritto al beneficio è sufficiente la trascrizione sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione del verbale di accettazione della domanda di assegnazione. Il caso esaminato prende spunto dalla precedente risoluzione n. 38/E/2008, con la quale il Fisco ha negato il diritto a fruire della detrazione del 36% in relazione all’acquisto di box auto pertinenziali, in assenza di un preliminare di vendita sottoposto a registrazione. Riportando il caso nel campo di operatività delle coop edilizie, appare evidente come in tale ambito non si stipula alcun contratto preliminare, in quanto il rapporto tra cooperativa e assegnatario del bene costruito dalla stessa viene “certificato” nel “verbale di assegnazione”, cioè nella decisione del consiglio di amministrazione della cooperativa con la quale si dispone che il bene realizzato dalla coop è attribuito in proprietà ad un socio cooperatore. Essendoci solo un verbale del Cda, è sorto il dubbio che si dovesse necessariamente registrare al fine di “abilitare” i soci alla detrazione del 36% e, quindi, far perdere il beneficio a tutti coloro finora hanno provveduto al pagamento, mediante bonifico, di acconti della parte di spesa relativa alla realizzazione del box prima del rogito notarile e in assenza di un verbale registrato. Le Entrate intervengono al fine di rassicurare tutti i soci delle coop, in ragione del modo particolare con cui avviene l’assegnazione degli immobili ai soci, e, in particolar modo, in considerazione del fatto che il verbale di assegnazione viene trascritto nel libro verbali del consiglio di amministrazione, che obbligatoriamente deve essere sottoposto a vidimazione. Dunque, secondo l’Agenzia la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’alloggio e il box risulta soddisfatto dal verbale della deliberazione del Cda che accetta le domande dei soci. Di conseguenza, i soci delle coop edilizie possono beneficiare della detrazione del 36% per gli acquisti pagati con bonifico, già dal momento di accettazione della domanda di assegnazione dal parte del Cda, anche se non sottoposta a registrazione.
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