Borsa di studio "Erasmus+", integrazione senza sconto Irpef

Pubblicato il 07 aprile 2022

L’ateneo non può fruire dei benefici fiscali (Irpef e Irap) qualora integri con fondi propri la borsa di studio "Erasmus+". Infatti, con la risposta n. 171 del 6 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate non condivide la posizione dell’università secondo cui il cofinanziamento poteva essere considerato una particolare applicazione del programma “Socratesche prevede l'esenzione Irpef per le borse studio anche con riferimento alle "somme aggiuntive corrisposte dalle università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a lire 15.000.000" (art. 6, co. 13, L. n. 488/1999).

Borsa di studio "Erasmus+", come funziona

L’istante (ateneo) precisa che l’iniziativa è finalizzata a garantire l'erogazione di tutte le mensilità richieste dai vincitori essendo il finanziamento comunitario insufficiente. Tali somme, infatti, sono calcolate sul numero dei partecipanti degli ultimi due anni, drasticamente ridotti a causa della pandemia. Per l’anno 2021/2022 invece si è verificato un aumento del numero dei partecipanti e quindi servono ulteriori mensilità per coprire il nuovo fabbisogno considerando che la sovvenzione della Commissione europea con “Erasmus+” è insufficiente.

L’ateneo intende, quindi, in primo luogo finanziare con fondi propri per la mobilità dell'anno accademico in corso 2021/2022 le borse comunitarie "Erasmus +" e, inoltre, vuole erogare delle borse integrative alla borsa comunitaria "Erasmus+" sempre per la situazione eccezionale legata alla pandemia: la proroga nel 2021/2022 dell'utilizzo dei fondi messi a disposizione per il 2020/2021.

L’università chiede se le somme corrisposte con fondi propri che vanno ad integrare la borsa di studio "Erasmus+" possano fruire del medesimo regime agevolato previsto nel programma "Socrates" (art. 6, co. 13 della L. n. 488/1999) a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a 7.746,85 euro.

Borsa di studio "Erasmus+": fuori dal programma “Socrates”

L’Agenzia ritiene, per entrambe le situazioni descritte, che non si possa applicare il richiamato articolo 6, comma 13, della legge n. 488/1999, in quanto la disposizione di favore ha un ambito applicativo delimitato che preclude un’interpretazione analogica o estensiva.

Di conseguenza, le borse Erasmus+ non si possono considerare un’applicazione particolare del programma "Socrates" e l’istante non potrà beneficiare dell’agevolazione fiscale per i propri cofinanziamenti.

In definitiva, le somme erogate agli studenti dell’Università con fondi propri ed a integrazione della borsa di studio "Erasmus+" sono da considerare imponibili ai fini IRPEF quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. c) del TUIR, nonché rilevanti ai fini Irap per l’ente universitario.

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