Definite dal direttore dell’Agenzia delle Entrate le modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate, di cui alla Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Con il provvedimento n. 193276 del 6 giugno 2022, l’Amministrazione finanziaria ha fissato le modalità per presentare la comunicazione per beneficiare del suddetto Bonus ZLS e, per tale ragione, ha anche modificato il modello di comunicazione per il bonus per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei Comuni del sisma del Centro Italia e nelle zone economiche speciali (ZES).
L’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della L. n. 205 del 2017 (Legge di Bilancio 2018), prevede benefici fiscali e altre agevolazioni e semplificazioni in favore delle imprese, già esistenti e di nuova istituzione, che operano nella Zona logistica semplificata.
In particolare, il comma 64 del citato articolo 1 estende a tali imprese la possibilità di fruire delle agevolazioni e semplificazioni limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 2-bis, 3, 4 e 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
L’estensione a tali zone delle norme che disciplinano il credito d’imposta per gli investimenti nelle ZES, comporta come conseguenza che anche per l’accesso al credito d’imposta ZLS vada presentata la comunicazione all’Agenzia delle entrate, fermo restando che trattasi di due misure agevolative differenti e distinte.
A livello operativo, per poter dare attuazione al credito d’imposta ZLS va aggiornata la procedura attualmente utilizzata per richiedere l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle ZES.
A tal fine, l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 6 giugno, ha definito le modalità di presentazione della citata comunicazione.
Si legge che i soggetti che intendono beneficiare del credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate, devono presentare all'Agenzia delle entrate l'apposita comunicazione, avvalendosi del modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022, che a tal fine è aggiornato e sostituito con il modello allegato al nuovo provvedimento.
Il nuovo modello di comunicazione è disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate a partire dal 7 giugno 2022 e da tale data sostituisce il precedente.
Tuttavia, la presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta in ogni ZLS è consentita a decorrere dal ventesimo giorno lavorativo successivo alla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di istituzione di ogni singola Zona logistica semplificata.
La trasmissione telematica della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ZLS è effettuata utilizzando il software, denominato “Creditoinvestimentisud” (CIM17), disponibile gratuitamente sul sito internet.
Infine, si specifica che il modello di comunicazione approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022, viene ulteriormente aggiornato per consentire ai beneficiari la restituzione degli importi eccedenti i massimali di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”, secondo quanto previsto dal punto 1.5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022.
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