La circolare Inps n. 31, del 16 febbraio 2005, chiarisce come si debba applicare l’incentivo al posticipo del pensionamento, il cosiddetto “superbonus”, relativamente agli operai del settore agricolo. A questi, il datore deve corrispondere una somma pari alla contribuzione che avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, sia a proprio carico sia a carico del lavoratore. L’ammontare del “superbonus” è pari ai contributi effettivamente versati (quota a carico del datore di lavoro e quota a carico del lavoratore), al netto di eventuali sgravi.
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