Bonus vacanze fruibile fino al 31 dicembre 2021

Pubblicato il 24 giugno 2021

Bonus vacanze redivivo. Con il decreto cd. “Milleproroghe” è stato prorogato al 31 dicembre 2021 il termine entro cui è possibile l’utilizzo dell’agevolazione. Pertanto, chi ha richiesto il bonus dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 con le modalità previste dalla norma di cui al D.L. 34/2020 avrà tempo fino al prossimo 31 dicembre 2021 per utilizzare il beneficio. Diretto alle famiglie con ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro, il tax credit va utilizzato per il pagamento dei servizi offerti in Italia da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast, nonché per il pagamento di servizi offerti dalle agenzie di viaggi e tour operator (novità introdotta dal D.L. 73/2021). L'ammontare massimo del credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è pari a 500 euro per nucleo familiare (300 euro per i nuclei di due persone, 150 euro per i nuclei di una sola persona) ed è fruibile per l’80% sotto forma di “sconto” sul corrispettivo dovuto e, per il restante 20% in forma di detrazione di imposta. Lo sconto praticato viene recuperato dal fornitore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione senza limiti di importo, attraverso il modello F24. In alternativa può essere ceduto a terzi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

La misura del beneficio 

Il Bonus vacanze - “richiesto” dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 secondo le relative procedure -  può essere utilizzato nella finestra temporale che va dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per il pagamento dei servizi offerti - in ambito nazionale - da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast abilitati a livello nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva nonché per il pagamento di servizi offerti, sempre in ambito nazionale, dalle agenzie di viaggi e tour operator (come recentemente previsto dal D.L. 73/2021). A titolo esemplificativo e non esaustivo, si tratta delle attività corrispondenti ai codici ATECO:

55.10

ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI

55.10.00 Alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel & residence), pensioni, hotel attrezzati

55.20

ALLOGGI PER VACANZE E STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI

55.20.10 Villaggi turistici

55.20.20 Ostelli della gioventù

55.20.30 Rifugi di montagna, inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande

55.20.40 Colonie marine e montane

55.20.50 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole

55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

  • fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze
  • cottage senza servizi di pulizia

55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole.

79.11.00

ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO

79.12.00

ATTIVITÀ DEI TOUR OPERATOR

Rientrano tra le strutture turistico-ricettivo presso le quali è possibile utilizzare il bonus anche coloro che svolgono un'attività alberghiera o agrituristica cd. stagionale, mentre ne restano esclusi i soggetti che non esercitano tale attività abitualmente.

Per usufruire del bonus entro il 31 dicembre 2021, occorre aver fatto richiesta nel corso del 2020.

Il beneficio, in particolare, spetta nella misura massima di:

ed è utilizzabile - una sola volta - da un solo componente del nucleo familiare, anche “diverso” da chi ha effettuato la richiesta. Non ci sono vincoli all’utilizzo del bonus: si può scegliere liberamente se utilizzarlo per una vacanza in cui siano presenti tutti i familiari oppure solo alcuni e non è necessario che sia presente il soggetto che lo ha richiesto. Il beneficio spetta per l’80% sotto forma di sconto sull’importo dovuto al fornitore del servizio turistico e, per il restante 20%, sotto forma di detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2020 o 2021 (in funzione dell’anno in cui è avvenuto l’utilizzo), che verrà presentata dal componente del nucleo familiare che ha usufruito dello sconto. 

Per poter utilizzare l’agevolazione è necessario verificare “preventivamente” che il fornitore del servizio turistico aderisca all’iniziativa ed “accetti” il bonus. L’eventuale parte di detrazione che non trova “capienza” nell’imposta lorda non può essere riportata a credito per gli anni successivi, né richiesta a rimborso e, quindi, si perde. Il bonus deve essere comunicato al fornitore del servizio turistico solo al momento dell’effettivo pagamento dell’importo dovuto per la vacanza in modo da poter ottenere lo sconto previsto. Non è ammesso un utilizzo del bonus diverso da quello previsto dalla norma (per esempio, non è ammessa la cessione a soggetti terzi, né a titolo gratuito né in cambio di un corrispettivo in denaro).

Condizioni di utilizzo del bonus vacanze

  • può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare;
  • può essere speso in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una sola struttura ricettiva;
  • il corrispettivo della prestazione deve essere documentato con fattura o documento commerciale o con scontrino/ricevuta fiscale con indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire dello sconto;
  • il pagamento del servizio può essere effettuato con l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici nonché agenzie di viaggio e tour operator.

Lo sconto sul corrispettivo del servizio turistico viene recuperato dal fornitore sotto forma di “credito d’imposta”, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24, con facoltà di successive cessioni a terzi nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le modalità previste per il soggetto cedente. Attenzione, però, che il bonus viene richiesto ed erogato in modalità “esclusivamente” digitale. Per ottenerlo è necessario avere un’identità digitale (SPID o CIE) e aver installato ed effettuato l’accesso all’applicazione denominata “IO”.

Modalità di utilizzo del bonus vacanze

Con il pagamento del corrispettivo alla struttura turistica “scatta” l’utilizzo del bonus. Così, dopo aver ricevuto la conferma dell’attivazione, il richiedente, o un altro componente del nucleo familiare, potrà utilizzare il beneficio nelle misure previste dalla norma, ossia:

Al momento del pagamento del corrispettivo, la persona che intende fruire del bonus deve comunicare al fornitore il proprio codice fiscale e il codice univoco assegnato o, in alternativa al codice univoco, esibire il QR code. Quest’ultimo può essere visualizzato su smartphone (o altro dispositivo mobile) accedendo all’app IO nella sezione “Pagamenti” o come immagine condivisa dal familiare che ha richiesto il bonus. Per poter applicare lo sconto, il fornitore acquisisce questi dati e li inserisce, insieme all’importo del corrispettivo, in un’apposita sezione della procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (seguendo il percorso “La mia scrivania - Servizi per - Comunicare”).

In questo modo viene verificato, in tempo reale, lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile. In caso di esito positivo della verifica (bonus attivo e valido), il fornitore può confermare nella procedura l’applicazione dello sconto.

È importante che il cliente comunichi il codice univoco solo al momento del pagamento, per evitare che il bonus venga utilizzato per errore. Una volta utilizzato, il bonus non potrà essere chiesto nuovamente.

Si ricorda che la persona che usufruisce dello sconto deve essere, necessariamente, l’intestatario della fattura o del documento commerciale emesso dal fornitore.

Terminata la procedura, il bonus risulterà “utilizzato” (con indicazione della data dell’avvenuta riscossione) e, conseguentemente, la sezione “Pagamenti” dell’app aggiornerà lo stato del beneficio. A partire da quel momento, l’agevolazione si considera “interamente utilizzata” e non può essere più fruita da alcun componente del nucleo familiare, neanche in relazione all’importo “residuo” rispetto alla misura massima.

Così, ad esempio, nel caso in cui un nucleo familiare di 4 persone, che ha a disposizione 500 euro di bonus ed usufruisce di una vacanza dal costo di 1.000 euro, al momento dell’emissione della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale, chi usufruisce del bonus otterrà 400 euro di sconto immediato (80% di 500 euro) sul corrispettivo dovuto, pagando la vacanza 600 euro.

Nella dichiarazione dei redditi 2021 (anno di imposta 2020) dovranno essere riportati i 100 euro (il restante 20% di 500 euro) in detrazione dall’imposta dovuta. Se il costo della vacanza, invece, è inferiore all’importo massimo del bonus riconosciuto (ad esempio pari a 450 euro), lo sconto va calcolato sul corrispettivo dovuto: nel caso in esame sarà pari a 360 euro (80% di 450 euro). Anche la detrazione dovrà essere calcolata sul corrispettivo, e nell’esempio sarà pari a 90 euro (20% di 450 euro).

I passi per l’utilizzo dello sconto

  • al momento del pagamento del servizio alla struttura turistica uno dei componenti del nucleo familiare (anche diverso dal soggetto richiedente il bonus) fornisce all’operatore il codice univoco o il QR-code ottenute mediante l’app IO
  • l’operatore turistico ne verifica la validità e, in caso di esito positivo, conferma e applica lo sconto
  • se il corrispettivo dovuto alla struttura ricettiva è inferiore all’ammontare massimo previsto da bonus, lo sconto e la detrazione sono commisurati a tale importo ed il residuo non sarà più utilizzabile.

Documentazione

Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione per i servizi resi da un solo fornitore (il bonus deve essere utilizzato per un solo pagamento, senza possibilità di frazionarlo) e devono essere documentate da fattura o documento commerciale o, per il solo anno 2020, scontrino/ricevuta fiscale, nei quali deve essere indicato il codice fiscale del componente del nucleo familiare che intende fruire del bonus.

La legge n. 126/2020 ha modificato la norma istitutiva del bonus prevedendo che il pagamento del servizio possa essere corrisposto anche con l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, oltre che di agenzie di viaggio e tour operator.

 Al momento del pagamento, quindi, il fornitore del servizio deve indicare, nella fattura o nel documento commerciale, il prezzo di vendita comprensivo dello sconto e dell’Iva applicata sull’intero ammontare, e l’importo dello sconto applicato. In particolare, la fattura elettronica deve essere compilata valorizzando nel campo “Imponibile Importo” (2.2.2.5), l’intero importo del servizio comprensivo dello sconto applicato, mentre lo sconto deve essere riportato valorizzando i campi del blocco “Sconto Maggiorazione” (identificato dal codice 2.1.1.8).  Per quanto riguarda, invece, l'emissione del documento commerciale da parte degli operatori turistici che utilizzano la procedura web "Documento Commerciale on line" sul portale Fatture e Corrispettivi, è necessario indicare il codice fiscale del componente del nucleo familiare che fruisce del bonus nel campo “Descrizione prodotto/servizio” insieme alla descrizione del servizio, mentre la modalità di pagamento del corrispettivo e l’importo dello sconto praticato vanno indicati nel campo “Sconto a pagare”.

Si rammenta che, nel caso in cui il fornitore del servizio turistico (struttura alberghiera, agenzia viaggi o tour operator), per errore, non abbia riportato il codice fiscale del fruitore del bonus vacanze sulla fattura (o documento commerciale, ricevuta fiscale/scontrino), occorrerà che questi (il cliente) riporti il codice fiscale “manualmente” sulla copia del documento fiscale a lui rilasciato al momento del pagamento.

Procedura web anche per il fornitore

Il fornitore del servizio turistico (struttura ricettiva, agenzia di viaggio o tour operator), per poter applicare lo sconto al momento dell’incasso, deve – in primo luogo - accedere all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Una volta effettuato l’accesso lo stesso deve inserire nel portale:

a) il codice univoco o il QR-code associato al bonus, fornito dal cliente;

b) il codice fiscale del cliente indicato nella fattura/documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale;

c)  l’importo totale del corrispettivo dovuto (al lordo dello sconto da effettuare).

La procedura “verifica” lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile. In caso di “esito positivo”, l’applicazione fornisce l’importo dello sconto effettivamente applicabile e l’importo della detrazione. Il fornitore “conferma” al sistema l’applicazione dello sconto e procede ad incassare dal cliente la “differenza” tra il corrispettivo della prestazione turistica e lo sconto confermato a sistema.

È possibile consultare anche l’elenco di tutte le comunicazioni inviate.

Fino al momento dell’effettivo pagamento da parte del cliente, il fornitore non deve confermare l’applicazione dello sconto. In caso di conferma, infatti, il bonus si intende utilizzato e non potrà più essere speso dalla famiglia, anche in caso di mancata fruizione del soggiorno. Per questo è importante che l’operazione di verifica e conferma dello sconto, a sistema, sia effettuata solo al momento del pagamento del soggiorno, e non prima (per esempio, al momento della prenotazione). Con la stessa procedura web il fornitore dichiara - ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 - di essere un’impresa in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.

Un tax credit per la struttura turistico-ricettiva

Per il fornitore recupero sotto forma di credito d’imposta. Questa la soluzione preferenziale, anche perché utilizzabile da subito. Meno agevole, invece, la via della cessione del credito.

Nella prima eventualità, il fornitore - a partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto - può recuperare lo stesso sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite F24 (utilizzando il codice tributo 6915), senza l’applicazione del limite annuale di cui all'articolo 34 della L. n. 388/2000 (elevato a 2 milioni di euro dal decreto Sostegni-bis). Inoltre, all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta non si applica il limite annuale di utilizzo pari a 250.000 (articolo 1, co. 53 della L. n.244/2007), in quanto non è previsto che il credito sia indicato dal fornitore nel quadro RU della propria dichiarazione dei redditi.

Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle cessioni, pena lo scarto del modello F24.  

In “alternativa” all’utilizzo in compensazione, sempre dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore può “cedere” il relativo credito d’imposta - totalmente o parzialmente - a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. La cessione deve essere comunicata attraverso la “piattaforma” disponibile in un’apposita sezione dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

I cessionari, previa conferma della cessione del credito da comunicare attraverso la medesima piattaforma, utilizzano il credito d’imposta con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.  Le strutture ricettive possono utilizzare direttamente sia la procedura web dedicata all’applicazione dello sconto, sia la piattaforma per la cessione del credito, accedendo attraverso le proprie credenziali all’area riservata.

Tuttavia, qualora si accerti che il credito sia stato utilizzato senza il soddisfacimento di tutte le condizioni previste, il fornitore dei servizi ed i cessionari risponderanno solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente lo sconto applicato. La norma pone in capo all'Agenzia delle entrate il compito di provvedere al recupero dell’importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni. Si rammenta che qualora l'80% del tax credit sia stato “indebitamente fruito”, lo stesso può essere restituito, senza sanzioni ed interessi, in sede di presentazione della dichiarazione (730 o REDDITI PF), mediante la compilazione degli appositi campi del modello prescelto (risposta interpello n.66/E/2021).

Alcune interessanti FAQ

Il bonus vacanze può essere utilizzato anche presso strutture alberghiere o agriturismi che svolgono attività stagionale?

Sì, può essere speso anche presso strutture ricettive che svolgono attività stagionale. Anche in questo caso, le imprese turistico ricettive e gli agriturismi devono essere in possesso dei titoli previsti dalle norme nazionali e regionali per l’esercizio dell’attività (per gli agriturismi il riferimento è la legge n. 96/2006).

Il bonus vacanze vale anche se il soggiorno si estende al di fuori del periodo previsto dall’agevolazione?

Sì, ma deve comprendere almeno un giorno tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. Per quanto riguarda la detrazione da indicare nella dichiarazione dei redditi da parte del cittadino che ha fruito del bonus vacanze (pari al 20% del bonus massimo e, se inferiore, del corrispettivo del soggiorno), occorre fare riferimento alla data del pagamento.

Pertanto, relativamente ai soggiorni pagati entro il 31 dicembre 2020, la detrazione va indicata nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2021 per l’anno di imposta 2020, mentre nel caso di soggiorni pagati dal 1° gennaio 2021, la detrazione verrà indicata nella dichiarazione dei redditi che verrà presentata nel 2022 per l’anno di imposta 2021.

Se il fornitore non è tenuto a emettere fattura elettronica, si perde il bonus?

No, è valida anche l’emissione di una fattura non elettronica o un documento commerciale. Possono quindi applicare lo sconto anche i forfettari che non sono tenuti all’emissione di fattura elettronica (in base all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 127/2015).

Cosa succede se il fornitore del servizio emette una fattura di acconto e una a saldo, con i relativi pagamenti?

Il bonus vacanze potrà essere utilizzato solo in relazione a uno dei due pagamenti. Il tax credit, infatti, va impiegato in un’unica soluzione, senza possibilità di frazionamento, e non può essere oggetto di rimborso nel caso di mancata fruizione del soggiorno.

Il bonus vacanze copre anche i costi dei servizi balneari, se inclusi nel servizio alberghiero?

 

Sì, ma solo se questi vengono indicati nell’unica fattura dell’impresa turistica. Per esempio, chi soggiorna presso una struttura alberghiera può includere nel bonus anche i costi per la fruizione dei servizi balneari offerti, ma solo se questi ultimi vengono inclusi nella fattura unica.

In caso di genitori separati, con figlio fiscalmente a carico di entrambi, a chi spetta la detrazione?

La detrazione collegata al bonus può essere fruita nella dichiarazione dei redditi solo dal genitore che ha nel nucleo familiare ai fini ISEE il figlio a carico fiscalmente, che ha fruito del servizio e a cui la fattura è intestata.

Cosa succede se il cittadino ha già pagato il corrispettivo e utilizzato il bonus prima della partenza e successivamente non può più recarsi in vacanza?

L’importo dello sconto per bonus vacanze non può essere, in alcun caso, oggetto di rimborso da parte dell’operatore turistico nel caso di mancata fruizione del soggiorno. Il bonus può essere utilizzato in un’unica soluzione e senza possibilità di frazionamento; pertanto, non potrà essere utilizzato nuovamente per futuri soggiorni turistici.

Cosa fare se il fornitore del servizio turistico ha comunicato nella procedura web un importo errato del corrispettivo del soggiorno turistico?

 

L’importo del corrispettivo indicato nella procedura web dell’Agenzia non è in alcun modo rettificabile. Nel caso di importo indicato in misura superiore al corrispettivo pagato e che ha condotto il sistema a calcolare uno sconto e detrazione superiori a quelli spettanti:

  • il fornitore del servizio turistico avrà cura di utilizzare in compensazione o cedere a terzi solamente l’importo dello sconto effettivamente spettante (80% del bonus massimo del cliente o, se inferiore, del corrispettivo pagato);
  • il cliente potrà indicare nella dichiarazione dei redditi solamente l’importo di detrazione effettivamente spettante (20% del proprio bonus vacanze o, se inferiore, del corrispettivo pagato). Nel caso di utilizzo della dichiarazione precompilata, il cliente dovrà pertanto procedere a modificare l’importo della detrazione proposto.

Nel caso di importo indicato in misura inferiore al corrispettivo pagato, che ha condotto il sistema a confermare uno sconto e detrazione inferiori a quelli spettanti:

  • il fornitore del servizio turistico potrà adottare azioni commerciali volte a ristorare il danno subito dal cliente per il riconoscimento di uno sconto inferiore allo spettante;
  • il cliente, in base alla fattura di cui è in possesso, potrà comunque indicare nella dichiarazione dei redditi l’importo di detrazione effettivamente spettante (20% del proprio bonus o, se inferiore, del corrispettivo pagato). Nel caso di utilizzo della precompilata, il cliente potrà modificare l’importo della detrazione proposto.

 

Quadro Normativo                                                                                                                                                                          

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