Il Bonus vacanze diventa operativo dal 1° luglio 2020: da tale data, infatti, i nuclei familiari con un reddito Isee non superiore a 40.000 euro potranno utilizzare il bonus per il pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico-ricettive, agriturismi e bed&breakfast.
Si ricorda che il valore massimo del tax credit vacanze è di 500 euro per le famiglie composte da almeno tre persone, per scendere a 300 euro per le famiglie di due persone, fino a 150 euro per i nuclei familiari composti da una sola persona. Il bonus si potrà utilizzare fino al 31 dicembre 2020.
La misura agevolativa, prevista dal Decreto Rilancio, ha suscitato nei giorni scorsi alcuni dubbi interpretativi, riguardanti non solo gli intermediari chiamati a facilitare l’attivazione del bonus, ma anche la gestione della cessione del credito.
Il Dl n. 34/2020, al comma 5 dell’articolo 176, prevede che l’impresa possa cedere il proprio credito tramite la piattaforma disponibile in una sezione riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, accessibile secondo diverse modalità che sono state individuate con successivo provvedimento: identità Spid, credenziali Entratel/Fisconline, Carta nazionale dei servizi.
Dalla lettura della norma emerge che la cessione del tax credit è “complementare” all’utilizzo diretto in compensazione, per cui l'impresa turistico ricettiva potrà scegliere, di volta in volta, la modalità più conveniente; inoltre, è previsto che il “credito d’imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità del cedente”.
Risulta, quindi, evidente per il cessionario la doppia alternativa di cedere ulteriormente il credito oppure utilizzarlo in compensazione.
Con la pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, recante le modalità operative per la fruizione del bonus, si è avuta invece un’interpretazione molto più restrittiva della suddetta norma.
Il provvedimento al punto 4,2, infatti, stabilisce che “i cessionari utilizzano il credito di imposta esclusivamente in compensazione”.
Ciò, sembrerebbe implicare che - in relazione al meccanismo della cessione del credito - il cessionario potrebbe fruirne solo in compensazione senza avere la possibilità di cederlo nuovamente a terzi.
Sul punto si attende una chiarimento dell’Agenzia per sciogliere il dubbio interpretativo che proprio il provvedimento ha prodotto sulla portata del meccanismo di cessione del credito.
Riguardo, poi, alla necessità di una procedura semplice di cessione del credito, per consentire alle imprese di entrare in possesso della liquidità necessaria in tempo “quasi reale”, sembrerebbe opportuno che la cessione del credito tra le società dello stesso gruppo possa avvenire direttamente all’interno della dichiarazione dei redditi, come già avviene per i crediti Ires con il quadro RK.
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