Bonus Transizione 5.0, in arrivo il decreto ufficiale

Pubblicato il 30 luglio 2024

Sarebbe definitivo il decreto attuativo del piano Transizione 5.0 firmato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il provvedimento ha ricevuto la bollinatura della Ragioneria di Stato ed ora si attende la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Transizione 5.0: cosa è

Il credito di imposta per le imprese – denominato Transizione 5.0 - è stato istituito dall’articolo 38 del DL n. 19/2024, convertito dalla Legge n. 56/2024 e si rivolge alle imprese che investono in nuove strutture produttive con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici.

Gli investimenti ammessi al bonus 5.0 devono essere avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025; dunque ha valenza retroattiva.

Tuttavia, per avvalersi del bonus Transizione 5.0 è necessaria l’attivazione del portale del GSE per l’invio delle comunicazioni ex ante, in itinere ed ex post.

Ricapitoliamo i contenuti del bonus Transizione 5.0.

Soggetti beneficiari

Il beneficio in questione è accessibile da tutte le aziende operanti sul suolo italiano, incluse le filiali di entità estere, indipendentemente dalla loro forma legale, settore di appartenenza, grandezza e metodo di calcolo del reddito.

Tuttavia, ci sono specifiche esclusioni:

Progetti di innovazione ammessi al bonus

Sono ammissibili i progetti di innovazione aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno più beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, dai quali si consegue complessivamente

una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento

o

una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.

Inoltre, il Piano Transizione 5.0 agevola:

a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;

b) le spese in attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Data di avvio e di completamento del progetto

La data di avvio del progetto di innovazione è quella in cui è stato preso il primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone, distinguendo tra l’investimento che abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa e l’investimento che abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni.

Progetti non ammissibili

Non si considerano ammissibili al beneficio i progetti di innovazione destinati:

a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili, con alcune eccezioni (tipo progetti per produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale);

b) ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, con alcune eccezioni (tipo progetti che non hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell’attività d’impresa);

c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico, con alcune eccezioni;

d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente, con alcune eccezioni.

Attività di formazione

Rientrano tra le spese agevolabili quelle per attività di formazione del personale nell’ambito di percorsi di durata non inferiore a 12 ore, anche nella modalità a distanza, con attestazione finale del risultato conseguito, erogate da soggetti esterni all’impresa (tra cui anche gli ITS Academy negli ambiti green e digitale).

Misure del beneficio

Il decreto Mimit/Mef di prossima pubblicazione specifica i criteri e le percentuali di credito applicabili in base agli investimenti effettuati e al livello di riduzione energetica conseguito. Di seguito sono delineate le soglie di investimento e le corrispondenti percentuali di credito d'imposta.

1. Investimenti e riduzione minima dei consumi energetici (3% o 5%):

   - fino a 2,5 milioni di euro: viene riconosciuto un credito pari al 35% del costo sostenuto.

   - da 2,5 a 10 milioni di euro: il credito applicabile è del 15% del costo.

   - da 10 a 50 milioni di euro: il credito si riduce al 5% del costo.

Dette percentuali valgono per progetti che conseguono una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% per le strutture produttive, oppure del 5% per i processi specifici interessati dagli investimenti.

2.Investimenti e riduzione moderata dei consumi energetici (superiore al 6% o 10%):

   - fino a 2,5 milioni di euro: il credito d'imposta ammonta al 40% del costo.

   - da 2,5 a 10 milioni di euro: è previsto un credito del 20%.

   - da 10 a 50 milioni di euro: il credito d'imposta è del 10%.

Queste soglie si applicano quando la riduzione dei consumi energetici supera il 6% per le strutture produttive o il 10% per i processi coinvolti.

3. Investimenti e riduzione significativa dei consumi energetici (superiore al 10% o 15%):

   - fino a 2,5 milioni di euro: il credito d'imposta sale al 45% del costo.

   - da 2,5 a 10 milioni di euro: il credito è pari al 25% del costo.

   - da 10 a 50 milioni di euro: il credito applicabile è del 15%.

Questi livelli di credito sono validi per riduzioni energetiche che superano il 10% nelle strutture o il 15% nei processi.

Dunque, gli incentivi seguono le regole per promuovere investimenti significativi in efficienza energetica, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale e migliorare la sostenibilità delle operazioni industriali. Le percentuali di credito variano in funzione dell'ammontare dell'investimento e del grado di riduzione dei consumi energetici, incentivando così gli investimenti più robusti e a maggiore impatto energetico.

Procedure di comunicazione

Molto importante è la parte del decreto attuativo – articolo 12 - di Transizione 5.0 che si occupa delle procedure per accedere al credito d'imposta.

Di seguito i passaggi da seguire.

1. Comunicazione preventiva

 Le imprese interessate devono prima inviare una comunicazione preliminare al Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Questa comunicazione deve essere effettuata esclusivamente online, tramite la piattaforma “Transizione 5.0”, accessibile con SPID sul sito del GSE.

La comunicazione deve includere dettagli chiave come l'identità del beneficiario, la descrizione del progetto di innovazione (comprese le date di inizio e fine previste), l'elenco degli investimenti qualificati e il loro valore, l'ammontare previsto del credito d'imposta, e l'impegno al rispetto delle normative europee e nazionali, incluse quelle del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

È necessario allegare una certificazione tecnica che anticipi la possibile riduzione dei consumi energetici grazie agli investimenti pianificati. Questo documento deve essere presentato per una struttura produttiva che non sia già oggetto di altri progetti comunicati al GSE.

2. Conferma della prenotazione del credito

Dopo l'invio, entro 5 giorni, il GSE esaminerà i dati forniti per assicurarsi della loro completezza e correttezza.

Se i documenti sono in ordine e l'importo degli investimenti rientra nei limiti massimi ammessi, il GSE comunicherà il valore del credito d'imposta che l'azienda può prenotare, sempre entro i limiti delle risorse disponibili.

In caso di risorse esaurite, le imprese verranno informate di eventuali future disponibilità:

3. Gestione degli ordini post-comunicazione

L'azienda ha 30 giorni dalla notifica per inviare al GSE una comunicazione dettagliata che includa le informazioni delle fatture relative agli ordini effettuati, con un pagamento in acconto di almeno il 20% del costo totale degli investimenti.

Entro il 31 dicembre 2024 va inviata una comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo acconto, in misura almeno pari al 50 per cento del costo di acquisizione.

4. Ultima verifica e conferma del credito

Entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa agli ordini, il GSE effettua un'ulteriore verifica.

Se tutto è conforme, viene avallato l'importo del credito d'imposta. Se invece emerge una riduzione dell'investimento rispetto a quanto previsto, sarà comunicato un nuovo importo ridotto del credito.

5. Completamento del progetto e comunicazione finale

Dopo il completamento del progetto, e comunque non oltre il 28 febbraio 2026, l'impresa deve inviare una comunicazione finale al GSE. Questa deve includere la conferma della data di completamento del progetto, il totale degli investimenti agevolabili realizzati e l'importo del credito d'imposta effettivamente maturato.

La comunicazione deve essere supportata da una certificazione tecnica ex post, attestati di perizia tecnica e certificazione contabile, per verificare la conformità degli investimenti agli obiettivi iniziali.

6. Utilizzo del Credito

Entro 10 giorni dalla comunicazione di completamento, il GSE comunicherà l'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione.

Il credito può essere utilizzato esclusivamente tramite il modello F24 e deve essere impiegato entro il 31 dicembre 2025. Qualsiasi credito non utilizzato entro tale data potrà essere ripartito in cinque rate annuali uguali.

Come si può valutare, la procedura è molto articolata.

Certificazioni di risparmio energetico

Inoltre, al fine di attestare la riduzione dei consumi energetici, vanno presentate apposite certificazioni tecniche, rilasciate da uno o più valutatori indipendenti nella forma di perizie asseverate che rispetto all’ammissibilità del progetto di innovazione e al completamento degli investimenti attestino:

a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni;

b) ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Nell’articolo 14 dell’emanando decreto sono indicati i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche.

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