Si è svolto il 1° febbraio 2024 un incontro con i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e la stampa specializzata per offrire chiarimenti in vari ambiti della disciplina fiscale.
Tra i temi oggetti di confronto si è trattato anche delle tempistiche del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e della proroga Superbonus per Onlus, Odv e Aps, arrivando alla spesa da sostenere per l'istallazione di impianti fotovoltaici.
Quali sono state le novità?
La domanda inerisce alla possibilità di presentare le istanze di accesso al credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno in relazione alle spese sostenute nel corso del 2023.
Si chiede, vista l’introduzione dal 2024 della Zes unica, se l’incentivo di cui al comma 98 dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, sia ancora fruibile per gli investimenti effettuati verso la fine del 2023.
Si ricorda che con la suddetta disposizione è stato istituito un credito d'imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e, con proroghe, fino al 31 dicembre 2023, acquistano beni strumentali nuovi, destinati ad un investimento su strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).
L’agevolazione dipende dalle dimensioni dell’azienda:
Sono esclusi i settori: dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, dei settori creditizio, finanziario e assicurativo
Tra i requisiti, viene chiesto il possesso di un Durc in corso di validità e non trovarsi in condizioni di difficoltà.
Per accedere al beneficio è necessario presentare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate fino al 31 dicembre 2024, per i soli investimenti effettuati nell’anno 2023.
Come ci si deve comportare nel caso di un’impresa che ha ordinato un bene nel 2023, consegnato nel 2023 con fattura arrivata nel 2024, ma recante data 2023?
L’Agenzia delle Entrate è a favore dell’impresa e richiama il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 1° giugno 2023, prot. n. 188347, che ha approvato il modello di comunicazione per la fruizione del credito in oggetto.
Detto atto stabilisce che per gli acquisti di beni strumentali nuovi, effettuati dal 1° gennaio 2023, il modello sia inviato entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale sono effettuate le acquisizioni.
Quanto al criterio di imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione, va richiamata la circolare 3 agosto 2016, n. 34/E, secondo la quale occorre seguire le regole generali di competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir.
La norma prevede che le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
Pertanto, sarà ammesso presentare istanza nel 2024 per ottenere il credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno di cui al 2023.
Altra risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate attiene alla proroga del Superbonus 110% per Onlus, Odv e Aps – Enti del Terzo settore.
Infatti, l’articolo 119, comma 10-bis, DL n. 34/2020 ha disposto l’aumento dei limiti di spesa del Superbonus nella misura del 110% fino al 2025 per tutte le Onlus, Odv e Aps, anche per gli interventi eseguiti al di fuori dei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a partire dal 1° aprile 2009.
Il dubbio è sorto per la costruzione delle norme: l’aumento dei limiti di spesa per il superbonus è contenuta nel secondo periodo del comma 8-ter dell’articolo 119 del Dl 34/2020 (inserito dal Decreto Aiuti-quater), dedicato agli “interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza”.
Pertanto, la proroga del 110% al 2025 per le Onlus, le Odv e le Aps, è limitata solo gli interventi che rispettano le condizioni del primo periodo del comma 8-ter dell’articolo 119 del Dl 34/2020?
Per le Entrate, le norme devono leggersi nel senso che la modifica circa l’applicazione del Superbonus con l’aliquota del 110% sia applicabile anche alle spese sostenute, entro il 31 dicembre 2025, dalle Onlus, Odv e Aps che soddisfano i requisiti previsti dal comma 10-bis, anche per interventi eseguiti al di fuori dei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici.
Altro punto chiarito riguarda il limite di spesa per l’installazione di impianti fotovoltaici da parte di Enti del Terzo Settore - Onlus, Odv e Aps.
Ai sensi dell’articolo 119, comma 16-ter, Decreto Rilancio, è possibile avvalersi delle agevolazioni fiscali per impianti solari fotovoltaici fino alla soglia di 200 kW per le configurazioni di “autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili” e “comunità energetiche rinnovabili”.
Sul punto si specifica che per le Onlus, Odv e Aps, in possesso dei requisiti previsti dal comma 10-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, il Superbonus si applica fino alla soglia di 200 kW con l’aliquota del 110% delle spese sostenute, indipendentemente dal fatto che abbiano costituito una delle configurazioni di “autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili” e “comunità energetiche rinnovabili”.
Inoltre, va effettuata la cessione al Gse, nel caso in cui l’energia non sia autoconsumata in sito, ovvero non sia condivisa per l’autoconsumo.
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