Bonus strumenti musicali, l’importo del credito d’imposta è ricavo

Pubblicato il 20 settembre 2018

L’importo del credito d’imposta relativo al bonus per strumenti musicali nuovi (bonus Stradivari) maturato dal rivenditore o produttore nell’anno 2017 ma non utilizzato, concorre alla determinazione del reddito e deve quindi essere inserito nel rigo RG, colonna 2 del modello Redditi Persone Fisiche 2018.

Questo è quanto chiarito con la risposta n. 10 del 19 settembre 2018 ad un interpello inviato all'Agenzia delle Entrate.

Bonus Stradivari, credito automatico

La domanda verte sul contributo per l’acquisto di strumenti musicali nuovi che è erogato sotto forma di sconto sul prezzo di vendita comprensivo di Iva. È praticato dal rivenditore o produttore, ai quali viene riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari al contributo riconosciuto agli studenti sotto forma di sconto.

La concessione del credito d’imposta è automatica e rappresenta una forma tecnica di concessione di una provvidenza a seguito di una normale operazione di vendita per cui il contributo in esame non perde la propria natura di ricavo.

Infatti, come spiega la circolare n. 6 del 2017, prima di concludere la vendita, i soggetti in questione comunicano all’Agenzia: il proprio codice fiscale, quello dello studente e dell'istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione, lo strumento musicale, il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell'imposta sul valore aggiunto.

Per ogni comunicazione inviata, il sistema telematico rilascia apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito di imposta relativo al bonus strumenti musicali (in base alla capienza nello stanziamento complessivo), utilizzabile dal rivenditore o produttore dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della predetta ricevuta, esclusivamente in compensazione (ex art. 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997).

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