Tempi stretti per la richiesta del cd. “bonus sanificazione”. Infatti, scade lunedì 7 settembre 2020 il termine per l'invio della comunicazione delle spese per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione necessaria. L’invio di tali dati, nello specifico, serve per prenotare il credito d'imposta previsto dall'art. 125 del cd. “Decreto Rilancio” (D.L. n. 34/2020).
Vediamo, quindi, nel dettaglio quali sono gli adempimenti principali da ottemperare per richiedere il predetto bonus.
I dati da indicare nella comunicazione sono due:
Il credito d'imposta massimo per ciascun beneficiario è di 60.000 euro, corrispondente ad una spesa per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione massima di 100.000 euro. Per quanto riguarda la percentuale dell'ammontare fruibile, occorre attendere un provvedimento ad hoc da parte dell'Agenzia delle Entrate. L’agevolazione, inoltre, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.
Si ricorda che il tax credit deve essere utilizzato dai beneficiari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa, e in compensazione con il mod. F24, a partire dal 12 settembre 2020.
Passando alle spese agevolabili, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di specificare che le spese per la sanificazione devono essere certificate dalle imprese che svolgono tale attività. La certificazione, in particolare, ha il compito di attestare che le attività poste in essere sono coerenti con quanto indicato nei protocolli di regolamentazione vigenti.
Naturalmente le spese sostenute per l'acquisto dei DPI (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, ecc.) devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea.
È dunque di fondamentale importatanza che, ai fini delle attività di controllo, i fruitori del credito d'imposta conservino la documentazione attestante la conformità alla normativa europea.
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