Bonus ristrutturazioni. Stop per bene ereditato locato

Pubblicato il 20 luglio 2019

Le Entrate chiariscono alcuni aspetti in materia di bonus ristrutturazioni.

Bonus ristrutturazioni. Bene ereditato locato

Con risposta n. 282 del 19 luglio 2019 le Entrate danno soluzione all’interpello riguardante la fruizione del bonus ristrutturazioni nel caso in cui l’erede del bene, su cui insiste l’agevolazione, lo dia in locazione per brevi periodi annuali.

 La normativa, in materia, prevede che: “In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”.

Con circolare n. 7/E/2018 è stato specificato che, in caso di locazione dell’immobile, non spetta la detrazione in quanto l’erede proprietario non ne ha la disponibilità.

Essendo quindi indispensabile che, per fruire della detrazione, l’erede abbia la detenzione materiale e diretta dell’immobile agevolato per tutta la durata del periodo d’imposta di riferimento, se il bene viene dato in locazione, anche per brevi periodi, l’agevolazione non spetta.

Bonus ristrutturazioni. Conservazione delle autorizzazioni amministrative

Ai sensi dell’art. 16-bis del Tuir, è consentita una detrazione Irpef per le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia. Tra questi rientrano gli interventi di realizzazione e di miglioramento dei servizi igienici effettuati su una unità immobiliare.

La risposta dell’agenzia delle Entrate n. 287 del 19 luglio 2019 afferma che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), D.I. n. 41 del 1998, i contribuenti che intendono avvalersi della detrazione d'imposta devono conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti riguardanti le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, in relazione alla tipologia di lavori da realizzare.

Con circolare n. 13/E/2019 è stato precisato che se la normativa edilizia non preveda, per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolati dalla normativa fiscale, alcun titolo abilitativo, il contribuente che ha sostenuto le spese, a mezzo di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, è tenuto ad indicare la data di inizio dei lavori ed attesta la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili.

Circa la valutazione tecnica sulla qualificazione dell'intervento dal punto di vista edilizio e urbanistico, si afferma che spetta al Comune o ad altro ente territoriale competente in materia edilizia ed urbanistica essendo la materia estranea all’amministrazione finanziaria.

Bonus ristrutturazioni. Lavori eseguiti da impresa appaltatrice

Nella risposta n. 279, sempre del 19 luglio, con riferimento alla detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio per acquisto di unità immobiliari ubicate in fabbricati dove sono stati eseguiti interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, si ammette che il bonus possa esistere anche se i lavori di ristrutturazione sono stati materialmente eseguiti da un’impresa terza (appaltatrice) rispetto a quella che ha poi venduto l’appartamento ristrutturato.

Si precisa che, se la compravendita dell’appartamento è avvenuta prima della fine dei lavori di ristrutturazione dell’intero fabbricato in cui lo stesso è posto, la fruizione della detrazione prevista dall’articolo 16-bis, comma 3, Tuir, dovrà avvenire dopo la comunicazione di fine lavori.

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