Per ottenere il cd. “bonus rioccupazione”, ossia l’agevolazione contributiva prevista dall’art. 24-bis, co. 5 del D.Lgs. n. 148/2015, il lavoratore interessato non dovrà inoltrare alcuna specifica domanda. Al pagamento del bonus provvederà, infatti, direttamente l’INPS sui conti correnti bancari o postali, libretti postali e carte prepagate i cui estremi sono comunicati dagli stessi lavoratori all’ANPAL.
La gestione del flusso amministrativo sotteso all’erogazione del “bonus rioccupazione” si compone delle seguenti due fasi:
I destinatari del “bonus rioccupazione”, salvo che non vi abbiano già provveduto in occasione di altre domande di prestazioni a sostegno del reddito, dovranno trasmettere all’INPS il modello “SR185” - reperibile sul sito INPS nella sezione “Tutti i moduli” - necessario per verificare la corrispondenza tra l’IBAN indicato all’ANPAL e la titolarità del conto a cui l’IBAN stesso si riferisce.
Con la circolare n. 109 del 26 luglio 2019, l’INPS ha illustrato le novità legislative apportate dall’art. 1, co. 136 della L. n. 205/2017 in merito alla disciplina dell’assegno di ricollocazione, nonché le regole che i lavoratori dovranno seguire per accedere al “bonus rioccupazione” consistente nel contributo commisurato al trattamento di CIGS.
La L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l’assegno di ricollocazione anche ai titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS), al fine di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di una nuova occupazione. L’impianto normativo, novellato attraverso un’integrazione apportata all’art. 24-bis del D.Lgs n. 148/2015, prevede la concessione di una serie di misure in favore dei lavoratori cassaintegrati che, durante la fruizione del servizio intensivo, accettino una nuova offerta di lavoro.
In particolare, gli interessati possono beneficiare di un contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che avrebbero ancora percepito, se non si fossero occupati. Anche il datore di lavoro, che provvede ad effettuare l’assunzione, può contare su una agevolazione contributiva, avendo la legge previsto un esonero, nella misura del 50%, degli oneri contributivi complessivi a suo carico - esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL - nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro annui.
L’assegno di ricollocazione, che rientra nell’ambito delle politiche attive del lavoro, prevede il riconoscimento di una facilitazione fiscale e di un “bonus rioccupazione” in favore dei lavoratori cassaintegrati i quali, durante l'erogazione del servizio intensivo e grazie allo stesso, accettino una nuova offerta di lavoro.
Condizione comune ai due incentivi è che il soggetto, nel periodo in cui usufruisce del servizio di assistenza intensivo, venga assunto da un datore di lavoro che non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa presso cui era precedentemente impiegato.
Ricorrendo detta ipotesi, viene conseguentemente a cessare il rapporto di lavoro tra il lavoratore cassaintegrato e l’azienda dalla quale precedentemente dipendeva e che è stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale.
Da un punto di vista fiscale, per il lavoratore cassaintegrato assunto è prevista l’esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR).
Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono, invece, oggetto di ordinario prelievo fiscale. Ai fini della quantificazione degli importi che possono rientrare nel regime di esenzione fiscale, si osserva che il legislatore assume a parametro la retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
Riguardo alla natura del nuovo rapporto di lavoro, che rende possibile l’accesso al “bonus rioccupazione”, si precisa che lo stesso deve essere esclusivamente di tipo subordinato e può essere instaurato, anche in regime di part time, sia con un contratto a tempo indeterminato che a termine. In relazione alla finalità della norma, possono rientrare nella previsione anche le assunzioni a scopo di somministrazione, nonché i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della L. n. 142/2001.
L’assunzione può avvenire anche con contratto di apprendistato, nel rispetto della normativa declinata dal D.Lgs n. 81/2015.
Restano, invece, esclusi sia i rapporti di lavoro intermittente che il lavoro domestico.
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