L’articolo 48-bis del Dl Rilancio (n. 34/2020) ha introdotto un credito d’imposta per gli esercenti dei settori tessile, della moda e degli accessori, che, a causa del lockdown delle attività determinato dall’emergenza da Covid-19, hanno in magazzino rimanenze finali superiori rispetto ai normali periodi.
Il bonus è riconosciuto in misura pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio, con riferimento al periodo in corso all’entrata in vigore del Dpcm 9 marzo 2020 e a quello in corso al 31 dicembre 2021.
Con decreto MiSE del 27 luglio 2021 sono stati individuati i settori economici beneficiari del credito d’imposta ossia le attività economiche corrispondenti ai codici Ateco 2007 elencati nel medesimo decreto. Fa fede il codice Ateco comunicato all’Agenzia delle entrate con il modello AA7/AA9.
Si ricorda che l’agevolazione viene erogata nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti in via straordinaria dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, nel "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 262282, datato 11 ottobre 2021, vengono indicate le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del detto credito. Altresì, vengono approvati anche il modello, le relative istruzioni e le specifiche tecniche.
Dunque, i soggetti in possesso dei requisiti richiesti sono tenuti a comunicare, tramite l’apposito modello, all’Agenzia delle Entrate l’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio rispetto alla media del triennio precedente, al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile del credito d’imposta, in proporzione alle risorse disponibili.
L’invio del modulo deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato, utilizzando i canali informatici dell’Agenzia.
Il provvedimento agenziale dell’11 ottobre 2021 informa che sarà pubblicato un successivo provvedimento contenente le informazioni circa i termini per l’invio della comunicazione: è necessario, però, attendere l’arrivo dell’autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea.
Si è detto che il credito d’imposta è pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio, risultante dall’ultima Comunicazione validamente presentata.
Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione.
La percentuale stabilita sarà dipendente dai fondi stanziati per i due periodi d’imposta agevolabili, pertanto:
Si otterrà una percentuale pari al 100 per cento se l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa.
Il credito a disposizione potrà essere fruito soltanto in compensazione, con modello F24, da presentare attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con cui sarà stabilita la percentuale di spettanza del credito.
I crediti d’imposta maturati nel 2020 e nel 2021 sono utilizzabili, per i soggetti solari, nel 2021 e nel 2022, in base al periodo d’imposta cui si riferisce la comunicazione.
Una successiva risoluzione fornirà le istruzioni per la compilazione dell’F24.
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