Bonus riduzione plastica monouso. Regole

Pubblicato il 26 aprile 2024

Al fine di promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, riconosce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese che acquistano e utilizzano prodotti di una determinata tipologia, riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.

I prodotti sono quelli elencati nell'allegato, Parte A e Parte B, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, e le spese devono essere effettivamente sostenute nel corso delle annualità 2022, 2023 e 2024, e comunque dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 196/2021.

Il decreto 4 marzo 2024 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2024 - del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, di concerto con quello delle Imprese e del Mef, definisce i criteri e le modalità applicative della misura agevolativa.

Il bonus viene erogato, dunque, alle imprese che acquistano al posto, ad esempio, di bicchieri e piatti in plastica monouso, contenitori per alimenti, bicchieri e posate riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o/e compostabile.

Bonus riduzione plastica: interessati

Possono accedere al contributo, si legge nell’articolo 3 del decreto Mase, Mimit e Mef del 4 marzo 2024, le imprese che alla data di presentazione della domanda:

Bonus riduzione plastica: spese ammesse

Le spese oggetto di contributo sono quelle sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, secondo i seguenti criteri:

  1. in via prioritaria, quelle sostenute per l'acquisto dei prodotti destinati a entrare in contatto con alimenti;
  2. in via subordinata, quelle per l’acquisto dei prodotti di cui ai punti 1) e 6) dell'allegato, parte B, del decreto legislativo n. 196/2021 - bastoncini cotonati e le aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori - qualora residuino risorse dopo il soddisfacimento della copertura delle spese riferibili al primo punto.

NOTA BENE: Le spese devono essere attestate:

I soggetti citati devono certificare anche la tracciabilità dei relativi pagamenti e l’effettivo utilizzo dei prodotti acquistati da parte dell’impresa.

Il contributo non può essere chiesto per l'acquisto di beni che si configurano unicamente come merce di rivendita operata da imprese del commercio.

Bonus riduzione plastica: contributo

Il bonus per ridurre la plastica monouso viene riconosciuto in misura pari al 20% della spesa sostenuta, fino a un massimo complessivo di 10.000 euro per beneficiario, ed entro il limite di spesa pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Se le richieste pervenute superano il limite di 3 milioni, l'importo concesso a ciascuna impresa sarà proporzionalmente ridotto rispetto alla spesa sostenuta.

Bonus riduzione plastica: domanda

Le imprese in possesso dei requisiti presentano un'apposita istanza utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito del Ministero dell’ambiente (www.mase.gov.it).

Il dicastero dovrà indicare nella sezione news del portale, i termini e le modalità di presentazione dell’istanza e la documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria diretta alla concessione dell’agevolazione.

Istruttoria

La gestione dell'istruttoria è demandata al Mase, che si avvale di Invitalia (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa).

Compete al Mase:

Fruizione del credito d’imposta

Il contributo per chi abbandona la plastica monouso è utilizzabile soltanto in compensazione, attraverso il modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Il credito d’imposta è utilizzabile trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di concessione del credito.

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