La Legge di bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha previsto la proroga del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI, originariamente contenuta nella Legge di bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi da 89 a 92).
La riconferma dell’agevolazione ha lasciato aperto alcune questioni interpretative riguardanti l’applicabilità della misura alla quotazione di strumenti finanziari diversi dalle azioni, ovvero le obbligazioni emesse da PMI e quotate sull’ExtraMOT PRO, alle SPAC e ai trasferimenti della quotazione da un MTF al mercato regolamentato.
Assonime con la circolare n. 4 del 6 febbraio 2023, oltre a ripercorrere gli aspetti salienti della disciplina, ha tentato di fare chiarezza sui dubbi suddetti.
E’ stato l’articolo 1, comma 395, della Legge n. 197/2022 a disporre la proroga per il 2023 del credito d’imposta per la quotazione delle PMI di cui all’art. 1 commi 89-92 della L. 205/2017, con incremento del limite massimo a 500.000 euro.
In pratica, si conferma il credito di imposta del 50% a valere sui costi afferenti all'operazione di quotazione, ma viene elevato a 500.000 euro il tetto massimo dei costi ammissibili.
A beneficiarne sono le piccole e medie imprese (come definite dalla raccomandazione 2003/361/Ce) ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, e che abbiano sostenuto costi di consulenza per le suddette finalità.
Per l’attuale finestra il credito d’imposta spetterebbe alle imprese che hanno presentato la domanda di ammissione dal 1° gennaio 2023 e hanno ottenuto la delibera entro il 31 dicembre 2023, ma con un’applicazione retroattiva: infatti, anche gli oneri delle quotazioni del 2022 dovrebbero poter beneficiare del limite di 500 mila euro, ripresentando la domanda.
La finalità della norma è quella di ampliare i canali di finanziamento delle imprese, pertanto sono agevolate non solo le quotazioni di azioni, ma anche le emissioni di obbligazioni sui mercati finanziari regolamentati e sugli Mtf di Stati Ue o appartenenti al See.
NOTA BENE: In Italia si tratta della quotazione delle PMI sull’Euronext Milan (ex Mta), compreso lo Star e Euronext Growth Milan (ex Aim) entrambi gestiti da Borsa Italiana.
Si ricorda che il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 23 aprile 2018 definisce le modalità e i criteri di concessione.
Specifica Assonime nella circolare n. 4/2023 che la Legge di bilancio 2023 non modifica la previsione contenuta nella Legge di bilancio 2018, che demandava al Ministero dello Sviluppo Economico l’attuazione della misura stabilendo le modalità e i criteri per l’attuazione, l’individuazione delle procedure di concessione e la documentazione richiesta (art. 1, comma 91).
Pertanto, secondo l’Associazione, è ragionevole ritenere che il Decreto attuativo (Decreto del MISE del 23 aprile 2018) sia ancora in vigore, per le parti non superate dalla Legge di bilancio 2023.
Come detto rimangono aperte alcune questioni interpretative.
Assonime, con la circolare del 4 febbraio, fornisce chiarimenti in tema di misure di semplificazione ipotizzate o realizzate per le PMI in ambito europeo e domestico, illustrando:
Circa l'applicabilità della misura alla quotazione di strumenti finanziari diversi dalle azioni, ovvero le obbligazioni emesse da PMI e quotate sull'ExtraMOT PRO, alle SPAC e ai trasferimenti della quotazione da un MTF al mercato regolamentato, specifica Assonime che tali fattispecie dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del credito di imposta in quanto configurano forme di accesso al mercato riconducibili alla finalità di aumentare e diversificare i canali di finanziamento delle PMI, dichiarata dal legislatore e da tempo all'attenzione anche delle istituzioni comunitarie.
Circa la copertura delle spese sostenute, Assonime rileva come la Manovra finanziaria 2023 ha considerato non solo le spese sostenute per le quotazioni del 2023, ma anche gli oneri relativi alle quotazioni che si sono perfezionate nel 2022. Pertanto, le PMI che hanno presentato la domanda per le quotazioni 2022 (prima dell'entrata in vigore della Legge di bilancio 2023) dovrebbero poter essere messe nelle condizioni di ripresentare la domanda per poter fruire di tale più vantaggiosa misura dell'incentivo, pena un'ingiustificata disparità di trattamento tra queste piccole e medie imprese e quelle che alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 non avevano ancora presentato la richiesta di ammissione al beneficio. Sulla questione si auspica un chiarimento da parte dei competenti organi.
Infine, secondo Assonime rientrerebbe nel novero dei costi agevolabili anche l'Iva interamente indetraibile per effetto del pro-rata pari a zero o dell'opzione di cui all'art. 36-bis del Dpr n. 633/1972, mentre non concorre al costo agevolato l'Iva parzialmente indetraibile.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".