Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha aggiornato, all’8 settembre 2020, le Faq sul credito di imposta su investimenti pubblicitari incrementali relative al 2020.
La comunicazione per l’accesso al beneficio (la “prenotazione”) potrà essere presentata telematicamente dal 1° al 30 settembre 2020, con le stesse modalità previste dal vigente Regolamento.
Il Dipartimento, in alcune Faq, chiarisce che le prenotazioni presentate sino a tutto il 31 marzo 2020 restano assolutamente valide, e su di esse il calcolo per la determinazione del credito di imposta richiesto sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni normative, anche se il servizio telematico, ovviamente non ancora adeguato al nuovo criterio di calcolo, ha restituito ai richiedenti una comunicazione di ricevuta con dati non aggiornati.
Al riguardo si precisa che nell’area dedicata del servizio online dell’Agenzia delle entrate, nella sezione “attestazioni”, in corrispondenza della comunicazione inviata nel periodo dal 1° al 31 marzo 2020 e della relativa attestazione, sarà visibile l’importo del “credito richiesto” ricalcolato in base alla nuova normativa.
Anche per l’anno 2020 la "prenotazione" deve essere confermata con la presentazione di una “dichiarazione sostitutiva” relativa agli investimenti realizzati, da effettuarsi sempre telematicamente, dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si richiede l'agevolazione (per l’anno 2020 la dichiarazione sostitutiva deve essere inviata dal 1° al 31 gennaio 2021).
Si ricorda che il decreto Cura Italia e il decreto Rilancio, limitatamente all’anno 2020, hanno posticipato la finestra temporale per l’invio delle “comunicazioni per l’accesso” (cioè delle “prenotazioni”) e introdotto importanti novità nella disciplina del bonus.
Le modifiche per l’anno 2020:
Il bonus pubblicità, si ricorda in una Faq, è riconosciuto soltanto per gli investimenti pubblicitari effettuati:
Pertanto, le risorse stanziate per l’agevolazione per l’anno 2020 sono state in parte destinate agli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e in parte agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
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