Tutti coloro che vogliono beneficiare del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l'anno 2019 possono inviare apposita comunicazione entro il prossimo 31 ottobre.
La finestra temporale per accedere all’agevolazione per l’anno in corso, infatti, si è riaperta il 1° ottobre 2019 e lo resterà fino a fine mese.
E’ stato l’articolo 57-bis del Dl n. 50/2017, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni, a prevedere dal 2018 un credito d’imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente.
Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.
L’istanza di comunicazione può essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso la procedura messa a disposizione nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Disponibile, inoltre, anche il modello di "comunicazione telematica" e le relative istruzioni per la compilazione sempre sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri www.informazioneeditoria.gov.it e sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it.
Intanto il 23 ottobre, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha aggiornato le FAQ relative al bonus pubblicità.
Tra le risposte, elaborate con il supporto dell’Agenzia delle Entrate, anche quella sulla verifica e calcolo dell'incremento dall’anno 2019.
Secondo il Dipartimento, l’accesso al credito d’imposta è impedito qualora gli investimenti pubblicitari dell’anno precedente siano risultati pari a zero. Pertanto, la non effettuazione di investimenti pubblicitari ammissibili nell’anno precedente a quello per il quale viene richiesto il beneficio comporta l’esclusione dall’agevolazione.
Tuttavia, nel caso di investimenti pubblicitari effettuati su entrambi i canali, la verifica degli investimenti pubblicitari effettuati nell’anno precedente verrà fatta considerando il complesso degli investimenti realizzati su entrami i mezzi di informazione (stampa ed emittenti radio-televisive). Sugli investimenti complessivi effettuati sui due canali sarà altresì calcolato l’incremento rispetto all’anno precedente.
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