Non c’è effetto interruttivo del Bonus pubblicità ex articolo 57-bis del Dl n. 50/2017, in caso di conferimento di un’azienda individuale in una società di nuova costituzione. La fruizione del credito di imposta è pari al 75 per cento.
Tale conferma del principio di continuità nell’ambito dei conferimenti aziendali, arriva dalla risposta n. 144 del 25 maggio 2020 dell’Agenzia delle Entrate.
L’istante, titolare di una ditta individuale, riferisce di aver effettuato degli investimenti per spot pubblicitari nel corso dell’anno 2018 e che nel 2019 la stessa azienda è stata oggetto di un conferimento a favore della società Alfa srl, con contestuale cessazione della ditta individuale.
Dopo il conferimento e sempre nel corso del 2019, la società conferitaria ha effettuato investimenti pubblicitari relativi alla stessa azienda. Nello specifico: le spese pubblicitarie sono state sostenute nell'anno 2018 dalla ditta individuale e nell'anno 2019 dalla società conferitaria.
Si chiede se la nuova azienda conferitaria possa usufruire del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari calcolato sulla differenza tra gli investimenti effettuati dalla Srl nel 2019 e quelli, dello stesso genere, sostenuti dalla ditta individuale nel corso dell’anno 2018.
Il Decreto legge n. 50 del 2017 ha introdotto, a decorrere dall'anno 2018, per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche online e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, un credito di imposta pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati.
A decorrere dall'anno 2019, il suddetto credito d'imposta è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati.
Unico caso in cui non è possibile accedere al credito l'imposta, si ha quando gli investimenti pubblicitari dell'anno precedente a quello per cui si richiede l'agevolazione sono stati pari a zero.
Nel caso di specie, gli investimenti pubblicitari sono stati fatti sia nell’anno 2018 (dal titolare della ditta individuale) sia nell’anno 2019 (dalla società conferitaria di cui l’istante è socio di maggioranza).
L’Agenzia ha, inoltre, appurato che il conferimento dell’azienda, cui gli investimenti pubblicitari effettuati si riferiscono, comporta che la stessa azienda verrà condotta dalla conferitaria nell’ambito dell’esercizio di attività imprenditoriale.
Pertanto, proprio per il principio di continuità aziendale, l’operazione societaria non rappresenta un evento interruttivo ai fini delle agevolazioni fiscali. Pertanto, secondo la risposta n. 144/2020, la società conferitaria istante, ai fini del computo dell'investimento incrementale del 2019 su cui calcolare il credito di imposta, deve considerare quale riferimento l’ammontare degli investimenti effettuati nel 2018 dalla ditta individuale.
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