Fino al 2 aprile 2024 è stato possibile inviare le istanze per il Tax credit per investimenti pubblicitari incrementali utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
La normativa prevede che dal 1° al 31 marzo dell'anno per il quale si chiede l'agevolazione, si provveda ad inviare la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell'anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato.
Per il 2024, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, con provvedimento direttoriale del 15 febbraio 2024, ha stabilito che l’invio della comunicazione è slittato al 2 aprile 2024, per il fatto che il termine del 31 marzo, nel 2024, coincide con la Domenica di Pasqua e anche il giorno successivo, ossia il 1° aprile 2024, è un giorno festivo (Pasqua dell’Angelo).
Con avviso pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri si rende noto che, dal 7 maggio 2024, è pubblicato l’elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta sugli investimenti pubblicitari per l’anno 2024 che è stato trasmesso al Dipartimento dall’Agenzia delle entrate.
Nel suddetto elenco sono individuati i soggetti che hanno presentato la comunicazione telematica per l’accesso al credito di imposta per l’anno 2024 e l'importo teoricamente fruibile da ciascuno di essi, con l’indicazione della percentuale provvisoria di riparto.
ATTENZIONE: Il Dipartimento ricorda che la comunicazione telematica per l’accesso al credito di imposta è una sorta di prenotazione delle risorse. Per confermare la prenotazione effettuata con la “comunicazione per l’accesso” per l’anno 2024, è necessario inviare, con la stessa modalità, dal 9 gennaio al 9 febbraio 2025, la “dichiarazione sostitutiva” relativa agli investimenti effettuati. Solo in esito alla presentazione delle “dichiarazioni sostitutive”, sarà formato l’elenco definitivo dei soggetti ammessi all’agevolazione.
Dal 2023, al fine di fruire del tax credit in parola è richiesto che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.
La percentuale dell’agevolazione è tornata al valore del 75%, dopo che negli anni 2020, 2021 e 2022, il bonus è stato concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, venendo meno il requisito dell'incremento minimo dell'1% rispetto agli investimenti effettuati l'anno precedente.
Dunque, per l'anno 2024 il bonus sarà concesso al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati nel corso del 2023 e riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali.
ATTENZIONE: I beneficiari possono fruire del tax credit spettante solamente in compensazione e, quindi, presentare il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel caso di un credito superiore ad euro 150.000,00.
Oltre alla Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare dal 9 gennaio al 9 febbraio dell'anno successivo la Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, utile per attestare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, siano stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfino i requisiti previsti dalla norma.
Il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria con provvedimento del 29 aprile 2024 ha approvato l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2023, come risultanti dalle comunicazioni pervenute dall’Agenzia delle entrate (elenco Allegato al provvedimento).
Per tutti i soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta, gli importi riportati nell’elenco costituiscono gli importi fruibili a condizione che non vengano superati i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis, in relazione ad eventuali altri aiuti, in qualsiasi forma goduti o in godimento da parte del soggetto beneficiario, a livello di impresa unica, nei tre anni precedenti secondo quanto stabilito dalla citata normativa europea e dalla normativa italiana sugli aiuti de minimis.
Il provvedimento inoltre indica anche le tempistiche per la fruizione del credito d’imposta.
All’articolo 3 è, infatti, specificato che per la generalità dei soggetti ammessi, il credito d’imposta può essere fruito – mediante compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate – a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del presente provvedimento, e del relativo elenco allegato, sul sito Internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri www.informazioneeditoria.gov.it.
Il credito d’imposta è revocato in ogni momento, nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, anche in esito all’attività di controllo ordinariamente effettuata dalla Guardia di Finanza.
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