Bonus pubblicità 2022: proroga per la comunicazione

Pubblicato il 01 aprile 2022

Arriva il primo differimento conseguente ai problemi di natura tecnica che hanno reso inutilizzabile il sito dell'Agenzia delle Entrate nella giornata del 30 marzo 2022.

Infatti, con atto del Dipartimento per l'Infomazione e l'Editoria del 31 marzo 2022 viene rinviato dal 31 marzo a venerdì 8 aprile 2022 il termine entro cui prenotare il credito d’imposta da parte di chi investe in campagne pubblicitarie su giornali, anche online, radio e tv, analogiche o digitali, da effettuare nel 2022.

L'adempimento era previsto dal 1° al 31 marzo: gli interessati devono inviare una comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, che consiste in una prenotazione delle risorse, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell'anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato.

L’anno successivo, dal 1° al 31 gennaio, coloro che hanno spedito la detta comunicazione sono tenuti ad inoltrare la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", con cui si attesta gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno agevolato.

Attenzione! - Il MiSE, con avviso del 29 marzo 2022, ha ricordato che: “per le richieste di informazioni relative al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari, si prega di utilizzare esclusivamente la casella di posta elettronica dedicata alla specifica agevolazione: info.bonuspubblicita@governo.it”.

Bonus investimenti pubblicitari

Il bonus sugli investimenti pubblicitari incrementali è stato istituito dall’'articolo 57-bis del DL n. 50/2017, convertito, per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, che investono in pubblicità su giornali quotidiani e periodici, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, con un incremento minimo dell'1% rispetto agli analoghi investimenti dell'anno precedente.

Mentre la disciplina ordinaria prevede il credito d’imposta nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, il beneficio è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati e viene meno il requisito dell'incremento minimo dell'1% rispetto agli investimenti effettuati l'anno precedente.

Utilizzo del credito

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi).

Il codice tributo da indicare è il 6900, istituito dalla risoluzione n. 41/E/2019.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy