Arriva il primo differimento conseguente ai problemi di natura tecnica che hanno reso inutilizzabile il sito dell'Agenzia delle Entrate nella giornata del 30 marzo 2022.
Infatti, con atto del Dipartimento per l'Infomazione e l'Editoria del 31 marzo 2022 viene rinviato dal 31 marzo a venerdì 8 aprile 2022 il termine entro cui prenotare il credito d’imposta da parte di chi investe in campagne pubblicitarie su giornali, anche online, radio e tv, analogiche o digitali, da effettuare nel 2022.
L'adempimento era previsto dal 1° al 31 marzo: gli interessati devono inviare una comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, che consiste in una prenotazione delle risorse, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell'anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato.
L’anno successivo, dal 1° al 31 gennaio, coloro che hanno spedito la detta comunicazione sono tenuti ad inoltrare la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", con cui si attesta gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno agevolato.
Attenzione! - Il MiSE, con avviso del 29 marzo 2022, ha ricordato che: “per le richieste di informazioni relative al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari, si prega di utilizzare esclusivamente la casella di posta elettronica dedicata alla specifica agevolazione: info.bonuspubblicita@governo.it”. |
Il bonus sugli investimenti pubblicitari incrementali è stato istituito dall’'articolo 57-bis del DL n. 50/2017, convertito, per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, che investono in pubblicità su giornali quotidiani e periodici, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, con un incremento minimo dell'1% rispetto agli analoghi investimenti dell'anno precedente.
Mentre la disciplina ordinaria prevede il credito d’imposta nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, il beneficio è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati e viene meno il requisito dell'incremento minimo dell'1% rispetto agli investimenti effettuati l'anno precedente.
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi).
Il codice tributo da indicare è il 6900, istituito dalla risoluzione n. 41/E/2019.
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