Il capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria con provvedimento del 7 aprile 2022 ha fornito le indicazioni per ottenere il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, istituito dall’articolo 57-bis del DL n. 50/2017.
Il documento contiene anche l'elenco degli ammessi per l'agevolazione relativa al 2021, con l’indicazione dei singoli importi potenzialmente fruibili.
Il provvedimento del 7 aprile scorso specifica che i soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta possono accedere agli importi indicati nell’elenco se non sono stati superati i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis, in relazione ad eventuali altri aiuti, in qualsiasi forma ottenuti nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. Il superamento di tali massimali comporta la revoca del beneficio concesso.
Il bonus può essere utilizzato solo in compensazione, attraverso presentazione dell'F24, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi. Il codice tributo da inserire nell'F24 è il 6900, istituito con risoluzione n. 41/2019.
Attenzione! Chi è ammesso a fruire di un credito superiore ad euro 150.000,00 è soggetto ad una diversa procedura:
- tranne coloro che hanno dichiarato di essere iscritti agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, si è tenuti a presentare il modello F24 a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione, inviata dal Dipartimento in seguito alla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia.
L’agevolazione, introdotta nel 2018, è stata rimodulata per gli anni 2021 e 2022 dal decreto Sostegni-bis, prevedendo che il bonus venga concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici - anche online - e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Sempre per gli anni 2021 e 2022, non è richiesto il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione.
Gli interessati erano tenuti a prenotare il credito d’imposta entro il 31 ottobre 2021 e ad inoltrare la relativa dichiarazione sostitutiva entro il termine del 10 febbraio 2022.
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