Benefici prima casa sul nuovo acquisto se l'immobile posseduto non è idoneo

Pubblicato il 12 ottobre 2022

In tema di agevolazioni prima casa, non costituisce ostacolo all'applicazione del beneficio la circostanza che l'acquirente dell'immobile sia al contempo proprietario di altro immobile, se quest'ultimo risulti per qualsiasi ragione inidoneo, per le ridotte dimensioni, ad essere destinato a sua abitazione.

Difatti, si devono valutare, anche dal punto di vista soggettivo, le esigenze abitative del nucleo familiare.

Lo ha riconosciuto la Suprema corte con ordinanza n. 29365 del 10 ottobre 2022, nel rigettare il ricorso promosso dall'Agenzia delle entrate ai fini della cassazione di una sentenza della CTR.

La Commissione tributaria regionale, nel dettaglio, aveva accolto l'impugnazione avanzata da un contribuente contro l'avviso di liquidazione per imposta di registro emesso a suo carico a seguito della revoca delle agevolazioni "prima casa", per essere già proprietario di altro immobile sito nello stesso Comune.

Questo, dopo aver preso atto della sentenza della Corte costituzionale n. 203/2011 e del più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che tiene conto di circostanze di natura soggettiva e oggettiva, imponendo l'apprezzamento delle concrete esigenze personali e della effettiva idoneità del fabbricato pre-posseduto.

Immobile posseduto non idoneo? Agevolazioni per il nuovo acquisto  

Conclusioni a cui ha aderito anche la Corte di cassazione, secondo la quale la CTR aveva correttamente riconosciuto il beneficio al contribuente acquirente, già proprietario di altro fabbricato inidoneo alle sue esigenze abitative. 

Nel testo della decisione, gli Ermellini hanno richiamato il principio enunciato, sul punto, dalla richiamata giurisprudenza, secondo cui "In tema di agevolazioni prima casa, l'idoneità della casa di abitazione pre-posseduta va valutata sia in senso oggettivo (effettiva inabitabilità), che in senso soggettivo (fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative), nel senso che ricorre l'applicazione del beneficio anche all'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato".

In definitiva, solamente il pre-possesso di un’abitazione soggettivamente e oggettivamente idonea all’uso abitativo porterebbe ad escludere l’applicazione del beneficio prima casa in caso di acquisto effettuato nel medesimo Comune.

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