Bonus per beni strumentali nuovi: spetta anche per il comodato con acquisto

Pubblicato il 07 febbraio 2022

L’installazione di un macchinario da stampa nell’unità produttiva attraverso un particolare contratto - Free Lease Agreement – che contempla la possibilità di acquistare lo stesso, apre le porte al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, per il fatto che il periodo di comodato d’uso può essere considerato come periodo di prova del bene.

In questo senso il parere reso dall’Agenzia delle Entrate con risposta n. 63 del 3 febbraio 2022, in merito ad una richiesta arrivata da una multinazionale che ha fatto presente come abbia stipulato un contratto (Free Lease Agreement) con ad oggetto il comodato d'uso gratuito del macchinario da stampa. Il macchinario possiede il requisito di bene "nuovo" assemblato direttamente presso il sito produttivo e mai utilizzato prima.

Tale accordo prevedeva alla cessazione del comodato la possibilità di acquistare il bene e la società ha esercitato tale facoltà.

Ricordando che il credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi è disciplinato sia dalla legge di bilancio 2020 che dalla legge di bilancio 2021, l’Agenzia ritiene che non ci sono motivi per ritenere insoddisfatto il requisito di “novità“ del bene in quanto il macchinario è stato utilizzato senza soluzione di continuità sempre dal medesimo soggetto – prima come comodatario e poi come acquirente.

Infatti, è possibile, al fine di ritenere fruibile il bonus in parola, considerare il periodo del comodato come una sorta di periodo di prova. Una volta acquistato il bene, senza che si verifichi alcuna interruzione nell'utilizzo da parte del comodante/acquirente e senza che vi sia alcun cambiamento del soggetto utilizzatore, sul bene può intervenire il credito d’imposta in discorso

In merito alla disciplina applicabile, si ricorda che la data spartiacque è quella del 15 novembre 2020: gli investimenti per i quali in tale data si sia proceduto all'ordine vincolante e sia stato versato l'acconto del 20 per cento, rientrano nella legge di bilancio 2020 (se completati entro il 30 giugno 2021); diversamente sottostanno alla disciplina della legge di bilancio 2021.

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