Attesa finita per il Bonus nido 2023. L'INPS, con notizia pubblicata sui canali social, ha reso noto di aver rilasciato la procedura online per l'inserimento delle domande.
Le domande sono precompilate per coloro che hanno già beneficiato del Bonus nido nel 2022. Attenzione però, avverte l'INPS, a verificare l'esattezza dell'IBAN riportato nella domanda.
In attesa che l'Istituto emani le istruzioni aggiornate, vediamo chi ha diritto al Bonus nido per l'anno 2023 e come presentare domanda.
Dal tutorial sul Bonus nido 2023 emerge qualche novità.
Il Bonus nido è un contributo erogato dall'INPS per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati o per forme di assistenza domiciliare.
Il contributo è erogato:
Il genitore richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
ATTENZIONE: I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono permanere per tutta la durata della prestazione.
L’importo del contributo è determinato in base all’ISEE minorenni nel seguente modo:
Tipologia bonus |
ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000 euro |
ISEE minorenni in corso di validità da 25.001 euro fino a 40.000 euro |
ISEE in corso di validità minorenni oltre la soglia di 40.000 euro |
In assenza di ISEE o con ISEE che presenta omissioni e/o difformità o con ISEE discordante (*) |
Contributo asilo nido |
Fino a un importo massimo di 3.000 euro (importo massimo mensile erogabile di 272,73 euro per 11 mensilità) |
Fino a un importo massimo di 2.500 euro (importo massimo mensile erogabile di 227,27 euro per 11 mensilità) |
Fino a un importo massimo di 1.500 euro (importo massimo mensile erogabile di 136,37 euro per 11 mensilità) |
Fino a un importo massimo di 1.500 euro (importo massimo mensile erogabile di 136,37 euro per 11 mensilità) |
|
||||
Contributo per forme di assistenza domiciliare |
Fino a un importo massimo di 3.000 euro |
Fino a un importo massimo di 2.500 euro |
Fino a un importo massimo di 1.500 euro |
Fino a un importo massimo di 1.500 euro |
(*) L’importo maggiorato spettante sarà erogato a seguito della presentazione di un ISEE minorenni valido, a partire dalla data dell'ISEE. Attenzione: finora l'INPS ha escluso conguagli per le rate antecedenti. Dal tutorial sul Bonus nido 2023 emerge una novità. L'INPS conguaglierà le rate in presenza di fondi e con DSU regolare presentata entro il 30 giugno 2023.
Contributo asilo nido: L'importo massimo della rata mensile è stabilito in base al valore ISEE dell' ultimo giorno del mese precedente a quello della mensilità da pagare. Sono rimborsate le spese sostenute per "asili nido privati autorizzati" ossia alle strutture che abbiano ottenuto l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento da parte dell'Ente locale competente. Non sono rimborsate le spese sostenute per servizi all'infanzia diversi da quelli forniti dagli asili nido (ad es. ludoteche, spazi gioco, spazi baby, pre-scuola, etc. baby parking) per i quali i regolamenti degli enti locali prevedono requisiti strutturali e gestionali semplificati, orari ridotti e autorizzazioni differenti rispetto a quelli individuati per gli asili nido.
Contributo per forme di assistenza domiciliare: Viene pagato in un'unica soluzione e calcolato sull'ISEE dell'ultimo giorno del mese precedente rispetto alla data di presentazione della domanda.
La domanda può essere presentata entro il 31 dicembre 2023, online sul sito istituzionale dell'INPS se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS), ovvero tramite gli Istituti di Patronato.
ATTENZIONE: L'INPS ha finora escluso la possibilità di presentazione a mezzo Contact Center Integrato. Al riguardo, si attende però conferma con le istruzioni in via di emanazione.
La domanda va presentata per ciascuno figlio, indicando quale dei due contributi si vuole chiedere.
Per l'anno 2023 il budget complessivamente disponibile sale a 564,8 milioni di euro.
Contributo asilo nido: La domanda deve essere presentata dal genitore o dall’affidatario del minore che ne sostiene l’onere e deve indicare le mensilità per le quali si intende ottenere il beneficio relativamente ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2023 e fino a un massimo di 11 mensilità. Il contributo è erogato solo su presentazione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette. Dal tutorial sul Bonus nido 2023 emerge una novità. Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette non presentate all’atto della domanda devono essere allegate in procedura entro il maggior termine del 31 luglio 2024 (in luogo del termine del 1° aprile 2024, come da prassi consolidata). Al riguardo, si attende però conferma dalle istruzioni.
NOTA BENE: Nel 2022 l'INPS ha consentito al genitore richiedente, per ogni mensilità prenotata in fase di allegazione del giustificativo di pagamento, di autocertificare l’importo richiesto. Al riguardo si attende conferma dell'Istituto.
Contributo per forme di assistenza domiciliare: La domanda di contributo per l’introduzione di forme di supporto domiciliare deve essere presentata dal genitore/affidatario convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione e deve essere accompagnata da un’attestazione, rilasciata da un pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.
Per i genitori che abbiano già presentato domanda di bonus nido la domanda è precompilata sulla base delle informazioni contenute nella richiesta di bonus preesistente. Attenzione però, avverte l'INPS, in questi casi è necessario verificare l'esattezza dell'IBAN indicato in domanda.
L'erogazione del bonus segue l'ordine di presentazione telematica della domanda.
L’INPS provvede al pagamento secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda. Il mezzo di pagamento (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN) deve essere intestato al richiedente.
Il bonus non è cumulabile con la detrazione fiscale per la frequenza degli asili nido (articolo 2, comma 6, della legge n. 203/2008), ma è cumulabile con l'assegno unico universale per i figli a carico.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".