Sono disponibili online, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, le bozze del modello 730/2025 e del modello 770/2025 nonché i modelli CU/2025 (ordinario e sintetico) in versione già definitiva.
Tutti i modelli, come di consueto, sono corredati delle relative istruzioni.
Tra le novità, attese, ve ne è una, in particolare, su cui soffernarsi, il Bonus Natale.
Il Bonus Natale, se spettante, può essere infatti richiesto dal lavoratore nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno d’imposta 2024
Ma non solo.
La dichiarazione dei redditi per il 2024 è lo strumento che consente all'Amministrazione finanziaria di "aggiustare i conti" con il lavoratore che abbia indebitamente ricevuto il bonus unitamente alla tredicesima mensilità.
Il sostituto d'imposta, dal suo canto, può, nel modello 770/2025 esporre il credito correlato al Bonus Natale erogato con la tredicesima.
Il Bonus Natale previsto dal Decreto Omnibus (articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143), come successivamente modificato, è una indennità una tantum, per l’anno 2024, di importo massimo pari a 100 euro, da riparametrare in base alla effettiva durata del rapporto di lavoro nel 2024, calcolando i giorni per i quali il lavoratore ha diritto alla retribuzione.
Il Bonus spetta ai dipendenti:
Il bonus non è concesso al lavoratore se il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto (articolo 1, commi 36 e 37, della legge n.76 del 2016) è beneficiario del bonus.Natale.
Su richiesta del lavoratore, il datore di lavoro ha erogato il Bonus Natale unitamente alla tredicesima mensilità 2024.
Il Bonus Natale può essere erogato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024 nei seguenti casi:
La dichiarazione dei redditi 2024 è anche la sede in cui si verifica l'effettiva spettanza del Bonus Natale, condiderando il reale reddito complessivo del lavoratore, reddito che, si ricorda, non deve non risultare superiore a 28.000 euro nel 2024 e che va calcolato al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, considerando il c.d. reddito di riferimento.
Qualora il lavoratore dipendente abbia beneficiato dell’indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore deve restituire, nella dichiarazione dei redditi, l’ammontare del bonus indebitamente ricevuto (Agenzia delle Entrate, circolare n. 19/E del 10 ottobre 2024 e circolare n. 22/E del 10 ottobre 2024).
Secondo le bozze del modello 730/2025, il Bonus Natale va indicato nel Quadro C – Redditi di lavoro dipendente e assimilati - Sezione V dedicata alla riduzione della pressione fiscale.
Si deve, in particolare, compilare rigo C14 per consentire, a chi presta assistenza fiscale, di calcolare correttamente il trattamento integrativo
Scadenza: 30 settembre 2025.
Nella Certificazione Unica 2025 (versione definitiva).è stata aggiunta una sezione specifica, chiamata "Indennità tredicesima mensilità", per indicare:
Al fine della compilazione della sezione, il sostituto d’imposta che rilascia la Certificazione Unica deve tenere conto, su richiesta del lavoratore, dei dati relativi all’indennità erogata da precedenti sostituti (punti da 727 a 731)
Consegna ai dipendenti entro il 17 marzo 2025 (31 marzo 2025 per i lavoratori con redditi di lavoro autonomo e 31 ottobre 2025 per redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata).
Infine, nel modello 770/2025 in bozza, nel quadro SX, nuova colonna 7, dedicato al riepilogo delle compensazioni, va esposto il credito correlato al “bonus tredicesima” riconosciuto dal datore di lavoro.
L'importo valorizzato corrisponde alla somma esposta nel punto 725 della CU 2025..
Scadenza: 31 ottobre 2025
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