Con messaggio n. 4252 del 13 novembre 2020, l’INPS fornisce chiarimenti relativi al c.d. Bonus mamme, pari ad 800 euro, in caso di gravidanza gemellare, adozione o affidamento plurimi.
Due le procedure da seguire in caso di gravidanza gemellare:
Anche in caso di adozione o affidamento plurimi, bisognerà indicare nella domanda i dati di tutti i minorenni adottati o affidati o, a scelta, mandare singole istanze per ciascuno di essi.
Chiaramente, se è già stata presentata la domanda in relazione alla gravidanza, non si può presentare un’ulteriore domanda in relazione alla nascita dello stesso figlio ed analogamente, se viene richiesto il bonus per l’affidamento preadottivo, non può poi essere richiesto il premio in occasione della successiva adozione dello stesso minorenne.
Lo stesso Istituto riporta gli esempi che seguono.
Esempio n. 1: parto gemellare con doppia domanda
La richiedente presenta una prima domanda per l’evento “Compimento del 7° mese di gravidanza (ovvero dall'inizio dell'8° mese di gravidanza)”. Se la domanda viene accolta verranno corrisposti 800 euro, ossia la quota per un singolo figlio. A seguito del parto di tre gemelli, la richiedente presenta una seconda domanda per l’evento “Nascita avvenuta (anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza)”, nella quale indica il codice fiscale di tutti e tre i gemelli. In caso di accoglimento della domanda, verranno corrisposti 1.600 euro (ossia altre due quote da 800 euro ciascuna in quanto l’Istituto ha già liquidato 800 euro in occasione della gravidanza). Nel secondo caso, se la domanda volta a richiedere il premio per la nascita viene accolta, possono essere corrisposte tante quote da 800 euro quanti sono i gemelli i cui codici fiscali sono indicati nella domanda. |
Esempio n. 2: parto gemellare con unica domanda
La richiedente presenta domanda in relazione alla nascita di tre gemelli, selezionando l’evento: “Nascita avvenuta (anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza)” e indicando il codice fiscale di tutti e tre i bambini. In caso di accoglimento, verranno liquidati 2.400 euro (ossia tre quote da 800 euro ciascuna). |
Il premio alla nascita di 800 euro (c.d. Bonus mamme) viene corrisposto dall’INPS per la nascita o l’adozione di un minore, a partire dal 1° gennaio 2017, su domanda della futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza (inizio dell’ottavo mese di gravidanza) o alla nascita, adozione o affidamento preadottivo.
Il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del Testo Unico delle imposte sui redditi.
Importate è che le interessate, cittadine italiane, comunitarie o non comunitarie, siano regolarmente presenti e residenti in Italia.
Per le domande presentate dalle cittadine straniere extracomunitarie, regolarmente presenti in Italia, in precedenza respinte, si precisa che queste saranno oggetto di riesame alla luce dell’ordinanza 6019/2017 del Tribunale di Milano.
La richiesta di riesame della domanda deve essere effettuata dall’interessata, presso l’INPS territorialmente competente, che valuterà la sussistenza dei requisiti, sia con riferimento alla regolare presenza in Italia sia agli altri requisiti giuridico-fattuali richiesti dalla legge.
I premi verranno corrisposti con riserva di ripetizione in esito all'appello della citata ordinanza.
Le modalità di pagamento previste sono:
Per tutti i pagamenti, eccetto bonifico domiciliato presso ufficio postale, è richiesto il codice IBAN.
A partire dal 10 aprile 2020 non è più necessario il completamento e la trasmissione del modello SR 163.
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