Per il Bonus mamma domani si può fare domanda all'INPS per i nati fino al 28 febbraio 2022. A chiarirlo è l'Istituto con la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022, illustrativa dell'assegno unico e universale per i figli a carico.
L'articolo 10 del decreto istitutivo dell'assegno unico e universale (Decreto Legislativo 21 dicembre 2021, n. 230) abroga, dal 1° gennaio 2022, tra le altre prestazioni, anche il premio alla nascita o per l’adozione/affidamento del minore, cd. Bonus mamma domani. In vigore dal lontano 2017 (è stato introdotto, infatti, dal comma 353 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232) il Bonus mamma domani continua ad essere richiedibile nel 2022, ma a determinate condizioni ed entro specifici limiti temporali.
Vediamo quali sono partendo con il ricordare di cosa si tratta, a chi spetta il premio e a quanto ammonta.
Il premio alla nascita è un bonus erogato dall'INPS alle donne in gravidanza o alle madri in uno dei seguenti casi:
L'INPS, con la circolare n. 23 del 2022, ha chiarito che, pur essendo stato abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2022, il premio alla nascita o per l’adozione/affidamento del minore può essere ancora richiesto per i primi mesi del 2022.
Più nel dettaglio, relativamente all’evento:
Pertanto solo in questi casi il bonus mamma domani di 800 euro sarà erogato dall'INPS nel 2022, in combinato disposto con la liquidazione dell'assegno unico, prevista a decorrere dal 1° marzo 2022.
Bonus mamma domani 2022 - Tabella riepilogativa
Evento |
Bonus mamma 2022 |
Nascita fino al 28 febbraio 2022 |
SI |
Nascita dal 1° marzo 2022 |
NO |
Compimento del 7° mese di gravidanza” entro il 31 dicembre 2021 |
SI |
Compimento del 7° mese di gravidanza” dal 1°gennaio 2022 |
NO |
Interruzione di gravidanza nell’ultimo bimestre 2021 |
SI |
Interruzione di gravidanza dal 1°gennaio 2022 |
NO |
Adozione e affidamento preadottivo perfezionati entro il 31 dicembre 2021 |
SI |
Adozione e affidamento preadottivo perfezionati dal 1° gennaio 2022 |
NO |
Il premio (esentasse), del valore di 800 euro, è corrisposto dall'INPS in un'unica soluzione per ogni evento (gravidanza, parto, adozione o affidamento) e per ogni figlio nato, adottato o affidato.
La domanda va presentata dopo il compimento del 7° mese di gravidanza e comunque, improrogabilmente entro un anno dalla nascita, adozione o affidamento.
Se la domanda è presentata:
- dopo il compimento del 7° mese di gravidanza, va corredata della certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale, attestante la data presunta del parto;
- in relazione al parto, si deve autocertificare la data del parto e le generalità del bambino;
- in caso di adozione/o affidamento preadottivo, va allegato il provvedimento giudiziario (sentenza definitiva di adozione o provvedimento di affidamento preadottivo) o vanno indicati gli elementi essenziali dello stesso (sezione del tribunale, la data di deposito in cancelleria ed il relativo numero) per consentire all’IINPS il suo reperimento.
Il premio alla natalità spetta alle donne gestanti o alle madri cittadine italiane, comunitarie o non comunitarie in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE, regolarmente presenti e residenti in Italia.
Le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane.
Le gestanti e le madri che si trovino in una delle condizioni prima indicate possono presentare domanda all'INPS online direttamente sui servizi telematici disponibili sul sito dell'Istituto, avvalendosi del Contact Center o tramite gli enti di patronato.
La domanda è unica per ciascun minore e non dovrà essere ripresentata alla nascita se è stata già presentata per il compimento del settimo mese di gravidanza, salvo nel caso di parto plurimo. In tal caso infatti la domanda presentata al compimento del 7° mese di gravidanza va presentata anche alla nascita con l'inserimento delle informazioni di tutti i minori, necessarie per l'integrazione del premio.
Analogamente, il beneficio richiesto per l'affidamento preadottivo non può essere richiesto in occasione della successiva adozione dello stesso minore.
La domanda può essere presentata anche nell'ipotesi in cui la richiedente, pur avendo maturato i 7 mesi di gravidanza, non abbia portato a termine la gravidanza a causa di un'interruzione della stessa. In questo caso, la domanda dovrà essere corredata della documentazione comprovante l'evento.
L'INPS eroga l'assegno con:
· bonifico domiciliato presso ufficio postale;
· accredito su conto corrente bancario;
· accredito su conto corrente postale;
· libretto postale;
· carta prepagata con IBAN;
· conto corrente estero (Area SEPA).
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