Con la risposta ad interpello n. 548/2022, l’Agenzia delle Entrate scioglie alcuni dubbi sul bonus investimenti pubblicitari nel caso specifico in cui questi vengano realizzati tramite agenzie di pubblicità.
Una società che si occupa di ideare, realizzare e pianificare campagne pubblicitarie si rivolge all’Amministrazione finanziaria per sapere se poteva fatturare alla propria clientela, oltre che i servizi agevolati, anche quelli ancillari e complementari.
La risposta n. 548/2022 ricorda che l'articolo 57-bis del DL n. 50 del 2017 riconosce per l'anno 2018, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, al verificarsi delle condizioni, nei termini e nelle misure previste dalla norma istitutiva e di attuazione dell'agevolazione.
NOTA BENE: Tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
L'agevolazione, poi, è stata estesa anche agli investimenti operati negli anni successiva al 2018, fino al 2023 in relazione agli stessi soggetti contemplati nel comma 1 del citato articolo 57-bis del Decreto legge n. 50 del 2017, con limiti e massimali differenti.
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90, sono stati definiti i criteri e le modalità di attuazione del credito d'imposta de quo, mentre con il provvedimento del Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018 è stato approvato il modello di comunicazione telematica per la fruizione del credito con le relative modalità di presentazione.
Nello specifico, il comma 2 dell’articolo 3 del Dpcm n. 90/2018, attuativo della disposizione normativa, ha disposto che “ai soli fini dell'attribuzione del credito di imposta le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa”.
L’Agenzia ricorda che con le FAQ (aggiornate al 23 ottobre 2019) pubblicate sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è stato precisato che:
La risposta all’interpello avanzato trova fondamento nella suddetta precisazione.
Pertanto, anche l’Amministrazione finanziaria ribadisce che nell'ipotesi in cui un soggetto realizzi un investimento di cui all'articolo 57-bis del Dl n. 50/2017, affidando la realizzazione della campagna pubblicitaria ad un intermediario, la fruizione dell'agevolazione è consentita esclusivamente con riferimento alle spese nette sostenute.
NOTA BENE: Rimangono in ogni caso esclusi i costi del servizio svolto dalla società di intermediazione.
Di conseguenza, per la corretta esecuzione dei controlli i documenti rappresentativi dei costi ammissibili dovranno contenere separa indicazione delle spese per campagne pubblicitarie rispetto al costo del servizio svolto dalla società di intermediazione.
In conclusione, quindi, l'agevolazione in esame non è fruibile da un soggetto che opera quale intermediario, con riferimento ai costi sostenuti, in nome e per conto dei propri clienti, per gli investimenti agevolati.
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