Con due risoluzioni del 30 settembre 2022, le nn. 53 e 54, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, di altrettanti “Bonus”:
Il decreto legge n. 21/2022 all’articolo 22 aveva previsto il riconoscimento di un credito d’imposta per le imprese turistico-ricettive, pari al 50% dell’importo IMU versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva.
L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 356194/2022 ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del suddetto credito d’imposta.
E’ stato, poi, approvato anche l’apposito modello di autodichiarazione, che va obbligatoriamente trasmesso con modalità telematiche, dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023.
Sempre dal 28 settembre, inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili anche i software di compilazione e di controllo per l’invio delle istanze.
Per l’utilizzo effettivo del tax credit, invece, l’Amministrazione finanziaria rinviava ad una apposita risoluzione.
Con il documento di prassi n. 53 del 30 settembre, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, è istituito il seguente codice tributo:
Nel compilare il modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
NOTA BENE: In base a quanto disposto dal provvedimento n. 356194/2022 (paragrafo 3.4, lett. b), si precisa che l’Agenzia, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile in base all’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, pena lo scarto del modello F24.
Il decreto Aiuti ter (DL n. 144/2022) ha prorogato e rafforzato alcune misure, già introdotte dai provvedimenti emergenziali precedenti, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
In particolare, gli articoli 1 e 2 del decreto hanno introdotto alcune misure agevolative al fine di compensare parzialmente, ad alcune condizioni, il maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 e per l’acquisto di carburante nel quarto trimestre 2022.
NOTA BENE: La disciplina di riferimento dei suddetti crediti d’imposta prevede che gli stessi, entro la data del 31 marzo 2023, siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi.
A tal fine, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, sono stati istituiti - con la risoluzione n. 54/E/2022 - i seguenti codici tributo:
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
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