Con due risoluzioni del 20 dicembre 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fissato i codici tributo per avvalersi del bonus per il gasolio per gli autotrasportatori di merci in c/terzi e del tax credit imprese turistiche.
La legge 27 dicembre 2022, n. 197, ha riconosciuto alle imprese esercenti le attività di trasporto merci per conto terzi un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto del gasolio, nel secondo trimestre del 2022, impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore.
Per l’attuazione di tale misura è stato pubblicato il decreto 8 agosto 2023, n. 197, del Ministero dei trasporti.
Poiché il bonus gasolio autotrasportatori deve essere utilizzato in compensazione solamente con modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici presenti sul sito dell'Agenzia delle entrate, la risoluzione n. 74 del 20 dicembre 2023 ha istituito il seguente codice tributo:
Detto codice va posto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
E’ l’articolo 1, Dl n. 152/2021, convertito, che prevede un credito d'imposta alle imprese turistiche - pari all’80% delle spese sostenute, fino al 31 dicembre 2024 – in caso di interventi edilizi, di efficienza energetica, di eliminazione delle barriere architettoniche e di digitalizzazione.
Inoltre, è stato stabilito che detto credito d'imposta venga utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.
A tal fine la risoluzione n. 73 del 20 dicembre 2023 ha determinato il necessario codice tributo:
Seguono le istruzioni per l’inserimento del numero: all’interno della sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno a cui si riferisce il credito nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.
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