L’Agenzia delle Entrate chiarisce come devono comportarsi i condòmini nel caso in cui si realizzino interventi sulle parti comuni di un edificio, che rientrano nell’ambito di applicazione sia del bonus facciate che dell'ecobonus.
Nella risoluzione n. 49/E dell’1 settembre, l’Agenzia afferma che, se alcuni interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio rientrino nell’ambito applicativo di più detrazioni, ciascun condòmino può stabilire, per la parte di spesa a lui imputabile, di quale detrazione fruire, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini.
L’istante è un amministratore di condominio di uno stabile, che riferisce che i condòmini intendono realizzare un cappotto termico esterno in tutte le facciate del fabbricato che si trova all'interno di una zona omogenea B e, quindi, rientrante fra quelle agevolabili.
Tali lavori possono accedere al bonus facciate, ma potrebbero rientrare pure tra gli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus). Pertanto, si chiede se ciascun condòmino possa scegliere autonomamente di quale agevolazione fruire o se la scelta debba essere fatta dall'assemblea condominiale vincolando tutti i condòmini.
Nella risoluzione n. 49/E, l’Agenzia ricorda che, nella circolare n. 2/E/2020, nella parte relativa alla cumulabilità tra le agevolazioni in materia edilizia, è stato precisato che, in considerazione della possibile sovrapposizione dell’ambito oggettivo di applicazione del bonus facciate con quello delle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, il contribuente potrà avvalersi, per le stesse spese, di una sola delle suddette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti per poterne fruire.
Alla luce di tale premessa, nel nuovo documento di prassi, l’Agenzia chiarisce che con riferimento alle parti comuni di un condominio, “ogni condòmino, per la parte di spesa a lui imputabile, può stabilire se fruire del bonus facciate o del cd. ecobonus, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini, a condizione che siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna agevolazione”.
Nel caso oggetto della presente istanza di interpello, inoltre, gli adempimenti da porre in essere ai fini del bonus facciate e ai fini dell’ecobonus sono, di fatto, identici e possono, essere effettuati dall’amministratore di condominio.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 121 del Decreto legge Rilancio (Dl n. 34/2020), la scelta di alcuni condòmini di non fruire del bonus facciate ma del cd. ecobonus è funzionale solo alla possibilità di poter cedere il credito corrispondente a quest’ultima detrazione, dal momento che il suddetto articolo stabilisce, tra l’altro, che i soggetti che sostengono spese per gli interventi ammessi al bonus facciate possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione:
per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura);
per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione.
Si ricorda, brevemente che per esercitare la suddetta opzione prevista per il Superbonus al 110% (art. 119 e 121, Dl n. 34/2020), è stato approvato l’apposito Modello di Comunicazione con il provvedimento agenziale dell’8 agosto scorso.
Ora, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate è stata resa disponibile la procedura telematica per effettuare la suddetta comunicazione, con le relative istruzioni, con riferimento alle spese sostenute per gli interventi sugli immobili negli anni 2020 e 2021.
Tale procedura è disponibile nell’area riservata Entratel/Fisconline.
Dopo l’autenticazione, è possibile accedere alla procedura seguendo il percorso: La mia scrivania / Servizi per / Comunicare e poi selezionando “Comunicazione opzione cessione/sconto - ecobonus e sismabonus (singole unità immobiliari)”.
L’opzione va comunicata esclusivamente in via telematica, a partire dal 15 ottobre 2020.
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